Cassazione Penale, Sentenza n. 35403/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Lecce il 18 ottobre 2022 per violazioni edilizie e paesaggistiche, in relazione alla posa, senza permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica, di pannelli in metallo laccato sopra una recinzione in muratura preesistente. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 18 febbraio 2026, l’ha assolta dal reato edilizio, ritenendo l’intervento non soggetto a permesso di costruire, e l’ha dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto quanto alla residua violazione paesaggistica. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata verifica dell’inquadramento dell’intervento ai sensi del d.P.R. n. 31 del 2017 e, in particolare, della disciplina degli interventi esenti o assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata; 2) vizio di motivazione, ritenuta generica e apodittica, sulle affermazioni relative al ridotto impatto dell’opera e alla limitazione della vista verso il mare; 3) violazione di legge nell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire se l’offesa fosse minima o dubbia e, in tal caso, pronunciare assoluzione piena per insussistenza del fatto o per esenzione dall’autorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione relativa al d.P.R. n. 31 del 2017 non era stata dedotta in appello; inoltre, la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata perché i pannelli in metallo laccato sostituivano la precedente recinzione metallica usando materiali diversi, secondo l’allegato B, n. 21, del d.P.R. n. 31 del 2017. Le residue censure sono state giudicate manifestamente infondate e in parte generiche: la Corte d’appello aveva motivato la rilevanza penale dell’intervento considerando la sopraelevazione della muratura per circa 30 metri e l’altezza dei pannelli, superiore a un metro, e aveva applicato l’art. 131-bis c.p. valorizzando il ridotto impatto, individuato nella limitazione della visuale verso il mare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004
La Corte d'Appello ha invero ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 181 in presenza di un intervento consistito, come detto, nella sostituzione di una recinzione metallica con pannelli in metallo laccato, alti oltre un metro, dando così luogo ad una sopraelevazione della muratura per una lunghezza complessiva di circa 30 metri.
La realizzazione di una sopraelevazione della recinzione con pannelli in materiali diversi da quelli preesistenti, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica richiesta, integra la violazione paesaggistica contestata.
d.P.R. n. 31 del 2017, allegato B, n. 21
Tali conclusioni della Corte d'Appello appaiono riconducibili al fatto che l'intervento sulla preesistente recinzione in muratura, effettuato dalla ANTONAZZO, era pacificamente consistito nella sostituzione della sovrastante recinzione metallica con la posa in opera di pannelli in metallo laccato, e dunque utilizzando materiali diversi dai precedenti: intervento quindi necessitante l'autorizzazione semplificata, ai sensi dell'allegato B n. 21 al d.P.R. n. 31 del 2017.
La sostituzione di una recinzione preesistente utilizzando materiali diversi da quelli originari è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’allegato B, n. 21.
d.P.R. n. 31 del 2017, allegato A, n. 13
l'intervento su preesistenti recinzioni, effettuato utilizzando i medesimi materiali, non richiede autorizzazione: cfr. il n. 13 dell'allegato A al predetto d.P.R.
L’intervento su una recinzione preesistente eseguito con i medesimi materiali non richiede autorizzazione paesaggistica, diversamente dalla sostituzione con materiali diversi.
Peraltro, ha ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod. pen., in considerazione del suo "ridotto impatto", consistente "nel limitare la visuale del panorama verso il mare".
La particolare tenuità può essere riconosciuta valorizzando l’impatto concreto dell’intervento; nel caso in esame la limitazione della visuale verso il mare è stata ritenuta compatibile con il ridotto impatto dell’opera.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure prive di specificità o manifestamente infondate non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nella misura stabilita, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sostituzione di elementi di una recinzione preesistente con elementi di materiali diversi può richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata prevista dal d.P.R. n. 31 del 2017, allegato B, n. 21; l’esenzione indicata dall’allegato A, n. 13, riguarda invece l’intervento eseguito utilizzando i medesimi materiali.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduce una questione non dedotta in appello e che, comunque, non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- La valutazione di particolare tenuità dell’offesa può essere motivata sulla base delle caratteristiche concrete e delle dimensioni dell’intervento e del suo impatto effettivo; la censura di legittimità deve confrontarsi puntualmente con tali elementi motivazionali.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
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