Cassazione Civile, Ordinanza n. 21302/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, licenziato nel dicembre 2017 nell'ambito di una procedura di mobilità e successivamente assunto da altra società nel giugno 2018 in base a un diverso protocollo di solidarietà occupazionale, ha agito contro la società convenuta chiedendo l'accertamento dell'inadempimento agli obblighi assunti in due verbali di accordo del 2003 e del 2004. In via principale domandava la costituzione ex art. 2932 c.c. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 19 dicembre 2017 e la condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto da tale data, oltre a domande subordinate. La Corte d'appello aveva già respinto l'impugnazione, ritenendo che quegli accordi, stipulati nel contesto della conversione o riconversione di centrali a Civitavecchia, non fossero applicabili alla vicenda concreta per diversità di presupposti fattuali e giuridici. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli accordi del 30.4.2003 e del 17.2.2004 e degli artt. 1325, 1326, 1362, 1406, 1410 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che gli accordi sarebbero stati violati dalla società poiché non prevedevano alcun limite temporale o termine di efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse l'interpretazione di accordi aziendali/locali e non di contratti collettivi nazionali, sicché non era proponibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre osservato che l'interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito e che, in presenza di una doppia conforme, il mero dissenso sulla lettura delle clausole non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è utilizzabile per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, non per contestare l'interpretazione di accordi aziendali/locali.
Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
artt. 1325, 1326, 1362, 1406, 1410 c.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa interpretazione e validità degli accordi; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi sindacali aziendali o locali, per la loro efficacia limitata, è riservata al giudice di merito e non è direttamente sindacabile in Cassazione come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., salvo che si verta su contratti o accordi collettivi nazionali.
- Quando una clausola o un accordo è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la parte che propendeva per una diversa lettura non può dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato un'interpretazione alternativa.
- In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato della Cassazione sulla ricostruzione interpretativa operata nei gradi di merito è ulteriormente ristretto.
- La censura che si risolva in un mero dissenso sull'interpretazione di accordi aziendali o di atti non riconducibili alla nozione di contratti collettivi nazionali è inammissibile in sede di legittimità.
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