Cassazione Penale, Sentenza n. 40738/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo e della misura cautelare della custodia in carcere per concorso in ricettazione (tutti) e tentato furto (solo Khonelidze). Il ricorso deduce vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria (assenza di riscontri probatori diretti: marsupio rinvenuto in area comune senza tracce biologiche, nessuna refurtiva nella disponibilità degli indagati, tracciamenti GPS e appostamenti non decisivi), contestazione del nesso causale fra marsupio e reati, e profili specifici per ciascun indagato (assenza di beni per Khonelidze; passaporto e assenza di refurtiva per Vachadze; assenza di precedenti e presenza recente per Chogovadze; difficoltà di comprensione per Talakhadze). Si censurano inoltre le esigenze cautelari come mal motivate e fondate su formule stereotipate (mancanza di fissa dimora, pericolosità sociale, abitualità), la mancata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e la mancata considerazione di misure meno afflittive e della proporzionalità della custodia in carcere.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Motivo principale: il ricorso, pur menzionando genericamente violazioni di legge, è essenzialmente fondato su vizi di motivazione; l'art. 311, comma 2 c.p.p. consente il ricorso per cassazione ex art. 605 solo per violazione di legge, non per motivi di fatto o di motivazione non specificamente dedotti come violazioni di legge. La Corte osserva inoltre che l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, e che il G.I.P. ha spiegato perché altre misure non fossero idonee. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ordine al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (per ciascuno). Disposizione di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. attuaz. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per delineare le imputazioni nei confronti degli indagati
Norma sulla ricettazione, contestata a tutti gli indagati; la Corte ritiene che vi sia un quadro indiziario adeguato a sostenerne l'applicazione nell'ordinanza impugnata
Richiamato in relazione al concorso morale e materiale per il reato di tentato furto (per Khonelidze)
Norma sul tentato furto aggravato; contestata per Khonelidze e ritenuta adeguatamente sostenuta dal G.I.P. nella motivazione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte osserva che le censure tecniche di motivazione, se non connesse a specifiche violazioni di legge, non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione ex art. 311, comma 2
art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme relative alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); il ricorso le invoca per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, ma la Corte ritiene che il G.I.P. le abbia adeguatamente motivate
Norma sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; la difesa deduce la mancata valutazione di misure meno afflittive, ma la Corte ritiene che il G.I.P. abbia esplicitato perché la custodia in carcere fosse necessaria
art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce il limite del ricorso per cassazione 'per saltum' contro l'ordinanza cautelare: è consentito solo per violazione di legge; la Corte applica questa regola per dichiarare inammissibile il ricorso fondato essenzialmente su vizi di motivazione
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma per il ricorso inammissibile; la Corte la utilizza per imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ordina tale trasmissione
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata a supporto della valutazione della colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione 'per saltum' avverso ordinanze cautelari ex art. 311 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge: lamentele basate prevalentemente su vizi di motivazione sono normalmente inammissibili se non trasformate in specifiche censure di illegittimità normativa.
- Per contestare la gravità indiziaria in sede di cassazione occorre indicare chiaramente quale norma sarebbe stata violata o dimostrare l'assoluta insussistenza di fatti ostativi, non limitarsi a argomentazioni di merito circa l'insufficienza delle prove circostanziali (es. ritrovamento di oggetti in aree comuni, tracciamenti GPS, appostamenti).
- Le censure sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura devono essere sviluppate in termini di diritto, indicando violazioni normative o errori di applicazione del principio di adeguatezza; la mera affermazione che sono state usate formule stereotipate è insufficiente senza il collegamento a una violazione di legge.
- Se il G.I.P. documenta perché misure meno afflittive non sono idonee (pericolo di fuga o reiterazione concretamente motivato), è difficile ottenere l'annullamento in cassazione a meno di errori di diritto evidenti nella motivazione.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità includono responsabilità per le spese e, potenzialmente, sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi strategicamente importante formulare ricorsi di cassazione mirati e fondati su censure giuridiche precise.
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