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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13440/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino straniero aveva chiesto la restituzione di 100 euro versati per il contributo necessario al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, assumendo che la somma fosse stata indebitamente riscossa perché il decreto ministeriale che fissava tali importi era divenuto illegittimo a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia UE e di successive decisioni amministrative che ne avevano sancito l'annullamento in parte qua. Il Tribunale di Napoli, in riforma del giudice di pace, aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria, sulla base della qualificazione del contributo come prestazione patrimoniale imposta. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 347, 348 e 165 c.p.c., sostenendo che l'appello del Ministero era improcedibile perché non iscritto a ruolo nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione: la prima iscrizione sarebbe stata tentata nei termini ma respinta dalla cancelleria perché era stato allegato, per errore, un diverso appello con altra sentenza; l'effettiva iscrizione era poi avvenuta solo dopo circa tre mesi. Con il secondo motivo ha contestato la statuizione sulla giurisdizione tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'appello ministeriale non era stato tempestivamente iscritto a ruolo con l'atto corretto, ma con un atto diverso da quello notificato, circostanza che determina una nullità non sanabile e rende l'atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo. La successiva e tardiva iscrizione a ruolo non ha potuto sanare il vizio, anche perché i Ministeri non hanno dimostrato una diligente riattivazione dell'attività processuale e non era configurabile un affidamento incolpevole. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e l'appello è stato dichiarato improcedibile; le spese dei gradi di appello e di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno era stato qualificato dal giudice di appello come prestazione patrimoniale imposta a favore di un ente pubblico per bisogni pubblici, con conseguente affermazione della giurisdizione tributaria sulla domanda di rimborso.

  • art. 347 c.p.c.

    L'appello va proposto e la parte appellante deve costituirsi secondo le forme e i termini richiamati dalla norma; il termine per la costituzione/appello si coordina con l'art. 165 c.p.c.

  • art. 348 c.p.c.

    È richiamato per escludere che la mancanza del corretto atto di appello iscritto a ruolo sia un vizio sanabile o privo di rilievo ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 165 c.p.c.

    Il termine di dieci giorni per la costituzione, applicabile all'appello per effetto del rinvio dell'art. 347 c.p.c., è perentorio; la tardiva iscrizione a ruolo comporta improcedibilità.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    Il riferimento è usato per individuare il computo del termine finale, tenendo conto della proroga al primo giorno utile successivo.

  • art. 369, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato quanto agli atti trasmessi telematicamente alla Corte a seguito dell'istanza prevista da tale disposizione, per verificare la data della nuova iscrizione a ruolo.

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    È richiamato in via analogica per ribadire che, in ambito telematico, la mancanza della ricevuta di avvenuta consegna impedisce il perfezionamento dell'atto notificatorio e impone la tempestiva riattivazione del procedimento.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo di un atto di appello diverso da quello effettivamente notificato integra una nullità non sanabile, perché l'atto è radicalmente inidoneo a realizzare lo scopo del deposito e a rendere scrutinabile il gravame.
  • La successiva sostituzione o rinnovazione tardiva dell'atto di appello non sana il vizio originario quando sia scaduto il termine perentorio di costituzione, restando irrilevante l'iniziale accettazione informatica se il deposito si riferiva a un atto errato.
  • Per il tempestivo perfezionamento dell'appello è necessario che la parte, ricevuto l'eventuale rifiuto del deposito telematico, riattivi con immediatezza e diligenza l'attività processuale entro il termine utile; in difetto non può invocare un affidamento incolpevole o la rimessione in termini.
  • La disciplina dell'appello richiede che il gravame effettivamente proposto sia identificabile e depositato nei termini, anche a tutela del contraddittorio della controparte che, in mancanza, può legittimamente confidare nell'intervenuto giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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