Cassazione Penale, Sentenza n. 46206/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.) confermata in appello. Il ricorrente deduceva: nullità del decreto penale di condanna per mancanza dei requisiti formali; insufficienza ed erronea valutazione delle prove (attribuzione della responsabilità basata solo sulla titolarità del mezzo e non sulla prova della guida); richiesta di riesame della qualificazione giuridica con riqualificazione in illecito amministrativo ex art. 176 C.d.S. o, alternativamente, in insolvenza fraudolenta; censure sulla dosimetria della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, reiterativi degli argomenti già svolti in appello e, in parte, non consentiti (tentativo di rinnovare la valutazione del merito e delle prove). La Corte ha condiviso la motivazione della Corte d'appello: il giudice di merito ha fornito ampia e persuasiva ricostruzione dei fatti e delle scelte probatorie; la condotta è stata correttamente qualificata come truffa perché sussistevano raggiri finalizzati all'elusione del pagamento del pedaggio; la richiesta di riqualificazione in illecito amministrativo o in insolvenza fraudolenta non era fondata. Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 2.000 oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato in riferimento alla responsabilità per il fatto ascritto; norma sul concorso di norme o concorso di persone a seconda del contesto dell'imputazione.
Norma che disciplina il delitto di truffa; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (raggiro e conseguente danno per la vittima) nella condotta contestata (uso di artifici per eludere il pagamento del pedaggio).
Norma relativa all'insolvenza fraudolenta; la Corte ha distinto questa fattispecie dalla truffa, ritenendo non provata la condizione di vera insolvenza dissimulata dall'imputato, e dunque preferendo la qualificazione per truffa.
art. 176 comma 17 Codice della Strada
Norma che prevede la sanzione amministrativa per l'omesso pagamento del pedaggio; la Corte ha ribadito il principio di sussidiarietà tra illecito amministrativo e reato penale: se è presente un "quid pluris" (raggiri) può configurarsi il reato di truffa.
art. 464 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'effetto dell'opposizione al decreto penale: una volta instaurato il giudizio a seguito di opposizione, il decreto penale 'cade' e il processo prosegue autonomamente; dunque la nullità del decreto non sarebbe rilevante ai fini del giudizio di merito.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è infondato per profili di colpa; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna determina l'instaurazione di un giudizio autonomo: il decreto opposto perde efficacia e non può essere poi fatto valere come titolo per eccezioni di nullità che incidano sul merito del nuovo giudizio.
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito o della prova: i motivi devono indicare specifici vizi di legge o di motivazione (omessa, contraddittoria o manifestamente illogica) e non limitarsi a riproporre una diversa ricostruzione fattuale già dedotta in appello.
- La qualificazione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dagli elementi soggettivi e dalle modalità della condotta: l'esistenza di artifici e raggiri finalizzati a ingannare la parte lesa è tipica della truffa; la semplice negativa o mancata capacità di pagamento, se non dissimulata con raggiri, può invece avvicinarsi all'insolvenza fraudolenta.
- Le censure generiche e reiterative dei motivi di appello senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili per aspecificità.
- La doppia conforme (coincidenza di motivazione fra primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione e rende più difficoltosa la riapertura del giudizio in Cassazione quando non emergono nuovi profili critici.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena richiedono puntuali elementi concreti per dimostrare il vizio: l'incensuratezza da sola o argomentazioni generiche non sono sufficienti per ottenere la riforma della quantificazione della pena.
- Un ricorso infondato o redatto con colpa processuale può comportare, oltre al rigetto, condanne per spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende e della parte civile.
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