Cassazione Civile, Ordinanza n. 30855/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente, in qualità di coobbligata di una società debitrice per IVA relativa all’anno d’imposta 2008, ha impugnato una cartella di pagamento. Dopo che la CTP aveva accolto il suo ricorso, la CTR aveva invece accolto parzialmente l’appello dell’Agente della riscossione, ritenendo legittima la cartella perché il debitore principale, ammesso a rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, aveva iniziato a pagare ma era poi decaduto dal beneficio per mancato pagamento di otto rate, sicché il debito residuo era ancora esigibile; la CTR aveva anche escluso che la cessione delle quote sociali facesse venir meno la responsabilità solidale della coobbligata. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: l’ammissione del debitore principale al piano di rateizzazione e il pagamento delle prime rate, sostenendo che ciò avrebbe impedito l’emissione della cartella o imposto l’emissione di una nuova cartella previa eliminazione della precedente. Ha inoltre sostenuto che interessi e aggi sarebbero sproporzionati, che avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997 con invito a comparire rivolto a tutti i coobbligati, e che la rateizzazione concessa al debitore principale avrebbe liberato gli altri coobbligati, imponendo la riscossione solo nei confronti dell’obbligato principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché le circostanze dedotte dalla ricorrente non integravano un omesso esame di fatti storici decisivi, ma piuttosto questioni giuridiche e argomentazioni difensive; inoltre, il fatto storico della rateizzazione era comunque stato esaminato dalla CTR, che aveva fondato la decisione sulla diversa circostanza della decadenza del debitore principale dal piano di rateazione. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata, condannando la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo
il vizio riguarda solo l’omesso esame di fatti storici, principali o secondari, e non è utilizzabile per censurare questioni o argomentazioni difensive; inoltre non ricorre se il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale norma sulla rateizzazione del debito tributario; la Corte ha preso atto che la CTR aveva accertato la decadenza del debitore principale dal piano.
art. 1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 218
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di invito a comparire verso tutti i coobbligati; la censura è stata ricondotta a una questione giuridica e non a un fatto storico omesso.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla conferma della proposta di definizione anticipata e alle conseguenze processuali della decisione.
la Corte ha ritenuto applicabili le disposizioni sanzionatorie conseguenti alla conferma della proposta di definizione anticipata, liquidando somme equitativamente determinate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per riproporre questioni giuridiche, argomentazioni difensive o contestazioni sul significato giuridico di fatti già valutati.
- Non sussiste omesso esame del fatto decisivo quando il fatto storico dedotto dal ricorrente sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state analiticamente riportate in sentenza.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla decadenza del debitore principale da un piano di rateizzazione, non è censurabile in cassazione, come omesso esame di fatto, una diversa ricostruzione che presupponga l’avvenuta definizione del debito per effetto della rateizzazione stessa.
- Le doglianze che prospettano sproporzione di interessi e aggi, o la necessità di estendere a tutti i coobbligati adempimenti procedimentali, devono essere veicolate come questioni giuridiche pertinenti e non come omesso esame di fatti storici.
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