Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, narrando di aver avuto una relazione sentimentale con una ragazza di censo superiore che si era trasferita a vivere con lui e che sarebbe poi stata sequestrata e uccisa dai propri genitori contrari al matrimonio; da ciò egli aveva dedotto il timore di ritorsioni al rientro in Pakistan. Il Tribunale di Ancona aveva confermato il diniego già espresso dalla Commissione territoriale; la Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'impugnazione reputando non credibile il racconto, escludendo tanto i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, quanto quelli della lett. c), per mancanza di conflitto armato generalizzato nel Punjab, e negando la protezione umanitaria perché la sola assunzione in Italia a tempo indeterminato non bastava. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato disordini e attentati terroristici nella zona di provenienza; 2) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, lamentando che il rigetto della protezione umanitaria fosse stato motivato solo con l'assenza di pericolo oggettivo nell'area di origine e non con una valutazione complessiva della vulnerabilità e della situazione personale e Paese di provenienza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato il proprio apprezzamento sulla base di fonti internazionali aggiornate al 2018, integralmente richiamate, e il ricorrente non aveva prodotto fonti diverse o più recenti, ma solo una diversa lettura di quelle esaminate; l'accertamento sull'assenza di conflitto armato generalizzato in Punjab è stato qualificato come giudizio di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto anche il secondo motivo perché, una volta ritenuti inattendibili i fatti posti a base dell'espatrio, il giudice di merito non era tenuto ad acquisire d'ufficio ulteriori informazioni sui pericoli allegati; in mancanza di allegazioni di specifici e diversi profili di vulnerabilità, era corretta l'esclusione di gravi compressioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Inoltre, il ricorrente non aveva censurato il giudizio comparativo con la situazione in Italia, ove la mera assunzione a tempo indeterminato non era stata ritenuta sufficiente per la protezione umanitaria. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata perché il Ministero non ha svolto difese; è stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La protezione sussidiaria richiede, per le lett. a) e b), il ricorrere dei relativi rischi individualizzati; per la lett. c) occorre l'esistenza nella zona di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato generalizzato, esclusa nel caso concreto in base a fonti aggiornate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'accertamento di merito sull'inesistenza del conflitto armato generalizzato è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto da questa norma.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La protezione umanitaria richiede una valutazione della vulnerabilità del richiedente e un apprezzamento comparativo della sua situazione personale; in difetto di credibilità dei fatti allegati e di ulteriori profili di vulnerabilità la domanda può essere rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in relazione al comma 1-bis dello stesso art. 13
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice di merito deve fondare l'accertamento sulla situazione del Paese o della specifica area di provenienza sulla base di fonti attendibili e aggiornate; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione valutativa alle fonti esaminate.
- L'assenza di un conflitto armato generalizzato nella regione di origine esclude la protezione sussidiaria di cui alla lett. c), salvo che il ricorrente indichi elementi specifici e decisivi idonei a sovvertire l'accertamento di merito.
- Quando il racconto posto a base della domanda di protezione è ritenuto non credibile con valutazione non specificamente censurata, il giudice non è tenuto ad acquisire d'ufficio ulteriori informazioni sui pericoli allegati né a fondare la decisione su mere ipotesi di rischio.
- La protezione umanitaria richiede non solo l'allegazione di una condizione di vulnerabilità, ma anche un giudizio comparativo tra la situazione personale attuale in Italia e quella che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine; la sola integrazione lavorativa, di per sé, non è sufficiente.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione del merito in tema di protezione internazionale resta circoscritto ai vizi consentiti dall'art. 360 c.p.c. e non può trasformarsi in un nuovo esame del materiale istruttorio.
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