Cassazione Civile, Ordinanza n. 32342/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donatario)
La controversia
La controversia nasce da due atti notarili del 21 febbraio 2012 con cui due coniugi donarono a due figli denaro e terreni; lo stesso giorno i due figli sottoscrissero una scrittura privata in cui dichiaravano di avere ricevuto le donazioni e si obbligavano, per riconoscenza, a versare annualmente € 4.000 ciascuno ai genitori. Uno dei figli pagò, l'altro no, nonostante una diffida; i genitori ottennero un decreto ingiuntivo per il pagamento. In opposizione, il figlio obbligato sostenne che non esistesse una valida obbligazione giuridica o, in subordine, che la scrittura integrasse una donazione remuneratoria nulla per difetto di forma. Il giudice di pace qualificò invece la scrittura come contratto con obbligazione del solo proponente ex art. 1333 c.c. e rigettò l'opposizione. In appello il figlio dedusse, tra l'altro, nullità della sentenza per uso della qualificazione giuridica senza previa rimessione al contraddittorio, e comunque l'erroneità della qualificazione in termini di donazione remuneratoria. Il tribunale accolse l'appello principale, revocò il decreto ingiuntivo e condannò i genitori alle spese, ritenendo la scrittura una donazione per riconoscenza soggetta alla forma dell'atto pubblico e quindi improduttiva di effetti. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato: (1) motivazione apparente o mancante nella qualificazione della scrittura come donazione remuneratoria; (2) violazione degli artt. 1324, 1333 e 1367 c.c., sostenendo che la diffida del 2013 dovesse valere come accettazione della proposta e che dovesse preferirsi un'interpretazione utile dell'atto; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'obbligo di € 4.000 sarebbe stato imposto per riequilibrare il trattamento tra i figli, uno dei quali pagava un canone di locazione alla madre. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che il tribunale aveva motivato in modo sufficiente la qualificazione facendo leva sul testo della scrittura e sulla nozione legale di liberalità per riconoscenza; che l'interpretazione contrattuale è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata, mentre il principio di conservazione opera solo in presenza di dubbi residui dopo i criteri primari; e che il fatto dedotto non era decisivo né adeguatamente provato, essendo stato comunque già valutato negativamente in istruttoria. Il ricorso è stato respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva qualificato la scrittura privata come donazione remuneratoria per riconoscenza, soggetta alla forma prescritta dall'art. 782 c.c., e quindi nulla/improduttiva di effetti giuridici se stipulata in semplice scrittura privata. Conseguentemente resta ferma la revoca del decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma richiesta. Le ricorrenti sono state inoltre condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La qualificazione giuridica compiuta dal giudice, se ricava conseguenze da fatti già allegati, non integra di per sé violazione del contraddittorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione mancante o apparente è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, ma non è richiesto un grado di sufficienza ulteriore rispetto ai parametri di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda solo nullità processuali o sentenze affette da motivazione apparente/mancante nei limiti oggi ammessi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve essere dedotta specificamente indicando il modo in cui il giudice se ne sia discostato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza motivazionale o la diversa valutazione delle prove.
Le regole sull'interpretazione del contratto si applicano, per quanto compatibili, anche agli atti unilaterali.
Il contratto con obbligazione del solo proponente non è applicabile quando la fattispecie è espressamente disciplinata diversamente dalla legge, come accade per le donazioni.
Il principio di conservazione opera solo come criterio integrativo e non può sovvertire il significato già desumibile dai criteri primari di interpretazione.
Il primo criterio è la ricerca della comune intenzione delle parti, desumibile dal testo dell'atto e dal comportamento complessivo.
Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo coerenza sistematica al testo negoziale.
"E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione"
Le liberalità fatte per riconoscenza o speciale remunerazione rientrano nella nozione legale di donazione.
La donazione richiede la forma dell'atto pubblico; tale requisito è ritenuto applicabile anche alle donazioni per riconoscenza e remuneratorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente di riesaminare il merito probatorio o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va dichiarato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura privata che imponga un'obbligazione economica in collegamento con una liberalità ricevuta deve essere compiuta valorizzando anzitutto il testo dell'atto e la causa concreta espressamente indicata; se l'atto richiama la riconoscenza come giustificazione dell'obbligo, può essere sussunta nella donazione remuneratoria.
- Le donazioni per riconoscenza o per speciale remunerazione rientrano nella disciplina della donazione in senso tecnico e, pertanto, richiedono la forma solenne prevista per le donazioni ordinarie; la stipulazione in semplice scrittura privata ne comporta la nullità o comunque l'inefficacia giuridica.
- Il contratto con obbligazione del solo proponente non è utilizzabile per eludere la disciplina speciale dettata dalla legge per la donazione: quando il contenuto dell'atto e la causa indicata lo riconducono a una liberalità donativa, prevale la disciplina propria di tale figura.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede una critica puntuale e specifica al ragionamento interpretativo del giudice di merito; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del testo negoziale.
- Il principio di conservazione dell'atto negoziale opera in via sussidiaria e presuppone un residuo dubbio interpretativo; non può essere invocato per sovvertire il significato già desunto dai criteri interpretativi primari.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rivalutare le prove né di censurare la mera insufficienza della motivazione; è necessario che sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e idoneo da solo a mutare l'esito della controversia.
- La riqualificazione giuridica di fatti già allegati non integra, di regola, violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. se il giudice non introduce d'ufficio un fatto nuovo estraneo al contraddittorio.
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