Cassazione Civile, Ordinanza n. 18473/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una domanda della società allora proprietaria di un immobile nei confronti dei proprietari confinanti, volta ad accertare l'esistenza di una servitù di parcheggio, comprensiva della facoltà di accesso carraio, e a ottenere l'ordine di mantenere aperti i cancelli di accesso nonché di cessare ogni turbativa all'esercizio della servitù. In primo grado era stata riconosciuta la servitù di passaggio personale e carraio e di parcheggio sullo scoperto sul lato sud a favore del fondo della società e a carico del fondo dei convenuti. In appello, invece, era stata esclusa l'esistenza di una servitù di parcheggio e di accesso carraio, ritenendo che si trattasse di diritti personali riconosciuti nel titolo solo in favore dell'originaria acquirente e non del fondo; venivano quindi respinte le domande conseguenti. Nel giudizio di rinvio la Corte di merito, interpretati i titoli di trasferimento, ha riconosciuto l'esistenza della servitù di parcheggio a carico del fondo del ricorrente e a vantaggio del fondo della società resistente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e segg., sostenendo che la Corte di rinvio avesse errato nel qualificare il diritto di parcheggio come servitù e non come diritto personale; ha inoltre lamentato illogicità, inadeguatezza e insufficienza della motivazione, assumendo che dal testo della clausola contrattuale emergesse la volontà di costituire solo servitù pedonali per alcune vie e di riservare le altre utilità, tra cui il parcheggio, alla sola originaria acquirente e non al fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta del relatore e la conclusione del Collegio. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente formulato come violazione dei canoni ermeneutici e vizio di motivazione, si risolvesse in una richiesta di nuova interpretazione del titolo contrattuale, alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione non idonea; non è invece consentito proporre una diversa lettura degli stessi elementi di fatto. Ha inoltre richiamato il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato nel dispositivo, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dei criteri ermeneutici deve essere specificamente dedotta indicando il canone asseritamente violato e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione del contratto.
L'interpretazione del contratto deve essere condotta in modo sistematico e coordinato; la censura in cassazione non può risolversi nella mera sostituzione di una diversa lettura del testo negoziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sull'interpretazione del negozio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La decisione è stata adottata all'esito del procedimento camerale con proposta del relatore condivisa dal Collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da una lettura plausibile e non contraria ai canoni legali di ermeneutica.
- Il ricorso per cassazione che denunci la violazione delle norme di interpretazione contrattuale è inammissibile se non individua specificamente i canoni asseritamente violati e si limita a proporre una diversa ricostruzione della volontà delle parti.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità lamentare che il giudice di merito abbia scelto una soluzione diversa da quella auspicata dalla parte.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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