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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34575/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava una porzione di terrazzo/lastrico solare di un immobile sito in Massa Lubrense. In primo grado era stata respinta la domanda di rilascio proposta dai proprietari dell’appartamento confinante ed era stata accolta la riconvenzionale di usucapione proposta da chi utilizzava il terrazzo, con declaratoria di acquisto per usucapione della porzione di bene. In appello, però, la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto che l’utilizzo del terrazzo derivasse da un comodato precario e non da un possesso utile all’usucapione, ordinando il rilascio. Il soccombente in cassazione ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il possesso ad usucapionem sarebbe iniziato prima dell’acquisto dell’immobile da parte degli avversari, sicché non sarebbe stato possibile concedere in comodato un bene già posseduto uti domini; (2) violazione di norme in tema di comodato, possesso, usucapione, interruzione del possesso, ricognizione del debito, prova dei contratti, onere della prova e presunzioni, contestando la qualificazione del rapporto come comodato precario, l’esistenza della consegna del bene, la prova dell’accordo e l’affermazione dell’interruzione del possesso per effetto di una raccomandata e di dichiarazioni ritenute non idonee. La Suprema Corte ha reputato entrambi i motivi inammissibili perché miravano, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse alcun fatto davvero omesso, poiché la questione del dies a quo del preteso possesso era stata esaminata dalla Corte d’appello, la quale aveva invece escluso che vi fosse prova certa dell’inizio del possesso utile all’usucapione. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché, pur formalmente prospettando violazioni di legge, censurava in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a versare un’ulteriore somma di Euro 3.500,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il motivo è inammissibile quando il fatto asseritamente omesso risulta invece esaminato dal giudice di merito oppure quando la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • artt. 1803 e ss. c.c.

    richiamati per la disciplina del comodato; la Corte di merito ha qualificato il rapporto come comodato precario sulla base dell’accordo e delle risultanze istruttorie.

  • art. 1810 c.c.

    richiamato quale figura del comodato senza determinazione di durata, idonea a fondare la richiesta di restituzione del bene.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nel ricorso per distinguere possesso e detenzione; la Corte osserva che tale distinzione è irrilevante poiché il giudice di merito ha escluso la prova del possesso.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in tema di usucapione; la Corte ribadisce che non è stata provata la sussistenza di un possesso continuato, pacifico e idoneo all’acquisto.

  • art. 1165 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’usucapione e all’interruzione del possesso.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini del decidere nel quadro della rivalutazione delle prove richiesta in cassazione.

  • art. 2721 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale dei contratti; la Corte rileva che la questione non risulta utilmente proposta nei gradi di merito e, comunque, è usata per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sull’onere della prova; la Corte conferma che gravava sulla parte che invocava l’usucapione la dimostrazione del possesso e del suo inizio.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte afferma che la censura mira solo a sostituire al ragionamento del giudice di merito un diverso apprezzamento presuntivo.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per i canoni ermeneutici contrattuali; la Corte reputa il richiamo generico e non pertinente al decisum.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memorie.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e pretestuoso integra abuso del processo e giustifica la condanna equitativa della parte soccombente a una somma in favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che denunci omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto risulta già esaminato dal giudice di merito; non è consentito usare l’art. 360 n. 5 c.p.c. per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Le censure formalmente formulate come violazione di legge sono inammissibili se, nella sostanza, mirano soltanto a contestare l’accertamento di fatto e l’apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.
  • L’accertamento dell’esistenza di un comodato, anche nella forma precaria o senza durata determinata, può essere desunto dal complessivo quadro probatorio e dal comportamento delle parti; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.
  • Per l’usucapione è onere di chi la invoca dimostrare l’esistenza di un possesso utile, continuo e non interrotto, nonché il relativo dies a quo; in mancanza di prova certa di tali elementi, la domanda non può essere accolta.
  • La distinzione tra possesso e detenzione, e tra animus possidendi e animus detinendi, diviene irrilevante quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la prova di un possesso idoneo all’usucapione.
  • Il ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamente incoerenti con la sentenza impugnata o volto soltanto a una nuova valutazione del merito può integrare abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoComodatoImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

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