Cassazione Civile, Ordinanza n. 15854/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società a responsabilità limitata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, che la notifica dell’avviso al legale rappresentante fosse nulla perché la notificazione alle persone giuridiche doveva essere eseguita presso la sede sociale e solo in via sussidiaria presso il rappresentante, e, dall’altro, che la nullità fosse comunque sanata dalla conoscenza dell’atto e dall’esercizio del diritto di difesa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e processuali, sostenendo che la notifica alla persona fisica rappresentante della società è una modalità alternativa e non sussidiaria rispetto alla notifica presso la sede; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sul termine di impugnazione, sostenendo che il ricorso originario della società era tardivo perché la notifica dell’avviso si era perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, mentre l’impugnazione era stata proposta oltre sessanta giorni dopo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che la notificazione dell’atto impositivo a una persona giuridica può essere eseguita, in via alternativa alla sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, purché nell’atto siano indicati la qualità del rappresentante e il suo indirizzo. Ha inoltre ritenuto provato il perfezionamento della notifica tramite produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; poiché il piego non fu ritirato, la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Ne consegue che il ricorso introduttivo della società era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni e doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge processuale.
art. 50 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari al domicilio fiscale.
la Corte ribadisce che la notifica alle persone giuridiche può avvenire, in alternativa alla sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, se sono indicati qualità e indirizzo del destinatario.
art. 8, comma 2, l. n. 890 del 1992
la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
prevede il termine di sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto tributario, la cui violazione comporta inammissibilità del ricorso introduttivo.
richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno della censura processuale sulla tardività e sulla valutazione degli atti di causa.
art. 24 Cost.
evocato nella lettura costituzionalmente orientata della disciplina della prova del perfezionamento della notifica postale.
art. 111, comma 2, Cost.
evocato, insieme all’art. 24 Cost., per fondare l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria.
Massime di principio
- La notificazione di un atto impositivo destinato a una persona giuridica può essere eseguita, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., non solo presso la sede sociale ma anche direttamente alla persona fisica che la rappresenta, purché nell’atto siano correttamente indicati la qualità del rappresentante e il suo indirizzo; tale modalità non è subordinata al previo esito infruttuoso della notifica presso la sede.
- In tema di notificazione postale, quando l’atto non sia stato consegnato al destinatario per assenza o per altra causa tipizzata, il perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere provato mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
- Se il piego non viene ritirato, la notificazione si considera eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso di deposito; da tale momento decorre il termine per impugnare l’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo proposto oltre i sessanta giorni.
- Quando la tempestività dell’impugnazione dipende dal perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, il giudice di merito deve verificare correttamente la disciplina della notifica e del decorso del termine decadenziale, poiché l’errore su tali profili comporta cassazione della sentenza e decisione nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti.
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