Ordinanza n. 132/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore di Roma del 10.09.2025, notificato il 04.10.2025, di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, connesso al ritiro delle armi e delle munizioni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui il Questore di Roma gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso venatorio. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione della Stazione dei Carabinieri, secondo cui il ricorrente era stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina a seguito di un controllo su strada ed era stato segnalato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 quale assuntore di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti avevano inoltre evidenziato la titolarità della licenza, rilasciata nell'agosto 2024, e la detenzione di armi e munizioni, successivamente ritirate ai sensi dell'art. 39 TULPS. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso articolati contro il decreto di revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il ricorrente non lo aveva argomentato e che, nel bilanciamento degli interessi, doveva prevalere l'interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza pubblica, mentre risultava recessivo l'interesse privato all'utilizzo dell'arma per fini venatori. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, ragionevole il giudizio prognostico negativo dell'amministrazione sulla futura affidabilità del ricorrente nel maneggio delle armi, considerando la segnalazione quale assuntore di cocaina e il breve intervallo intercorso dal rilascio della licenza nell'agosto 2024. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
La segnalazione del ricorrente quale assuntore di sostanze stupefacenti è stata considerata elemento rilevante nella valutazione della sua affidabilità al maneggio delle armi.
È richiamato quale base del ritiro delle armi e del relativo munizionamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse del titolare di una licenza di porto d'armi all'utilizzo dell'arma per fini venatori, soprattutto quando il periculum in mora non sia specificamente allegato e dimostrato.
- La segnalazione amministrativa di una persona quale assuntore di sostanze stupefacenti può costituire, insieme agli altri elementi disponibili, una base idonea per un giudizio prognostico negativo sulla sua futura affidabilità nel maneggio delle armi.
- Nella valutazione cautelare dell'affidabilità del titolare di un porto d'armi può assumere rilievo anche il breve tempo trascorso dal rilascio della licenza rispetto all'emersione dell'elemento sopravvenuto posto a fondamento della revoca.
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