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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento: - del decreto direttoriale MASAF Dir. Generale Ippica IV prot. interno n. 0200598 del 07.05.2025 e i relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202507874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale del MASAF del 7 maggio 2025 e relativi allegati, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del MASAF del 7 maggio 2025 e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento insieme agli ulteriori atti lesivi presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi sostanziali di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio in vista dell'udienza pubblica di merito fissata per l'8 aprile 2026, poiché il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, mentre gli atti impugnati producono effetti nei confronti di un numero elevato di soggetti. Le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi hanno giustificato la richiesta di notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. Ha autorizzato la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del testo integrale del ricorso introduttivo, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e degli avvisi prescritti, contenenti le indicazioni relative all'autorità giudiziaria, al numero di registro generale, alle parti, agli atti impugnati, ai controinteressati, alle modalità di consultazione del processo e all'autorizzazione della notifica per pubblici proclami. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, predisporre un'apposita sezione denominata "atti di notifica", inserire un collegamento dalla home page e rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione con la relativa data. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. Il mancato rispetto dei termini è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del gravame. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di adottare modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio quando necessario.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre modalità particolari per la notificazione, in relazione alle esigenze concrete del processo.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti coinvolti dagli effetti dell'atto impugnato.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperire i loro indirizzi, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso introduttivo, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi informativi prescritti dal giudice.
  • Quando l'ordinanza stabilisce termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova, il mancato adempimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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