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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23.12.2024 e suoi allegati; - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 0577473 del 31.10.2024 e suoi allegati; - per quanto occorrer possa, della relazione tecnica istruttoria prot. n. 575429 del 31.10.2024, richiesta con accesso agli atti del 21.11.2024 e della relazione tecnica istruttoria prot. 675591 del 23.12.2024, richiesta con accesso agli atti del 30.12.2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\5\2025 per l’annullamento previa sospensione: - del decreto direttoriale Masaf prot. n. 0179725 del 18.04.2025 e suoi allegati;

Giustizia amministrativa202500962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti direttoriali del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativi all'approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025 e altro decreto direttoriale impugnato con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento di due decreti direttoriali del MASAF, dei relativi allegati e, per quanto occorresse, delle relazioni tecniche istruttorie presupposte, nonché di ogni atto connesso e consequenziale. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore decreto direttoriale del 18 aprile 2025, chiedendone anche la sospensione. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto sostanziale dei motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, numerosi e difficilmente reperibili quanto ai relativi indirizzi.

La decisione

Il TAR non decide il merito delle censure né la domanda cautelare. Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio in vista dell'udienza pubblica fissata per l'8 aprile 2026, ordina l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. La notificazione deve avvenire tramite pubblicazione, sul sito istituzionale del MASAF, del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, corredati da un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione, inclusi autorità giudiziaria, numero di ruolo, parti, provvedimenti impugnati, sintesi dei motivi e individuazione dei controinteressati. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione della pubblicazione con la relativa data e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere compiuti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti e demanda alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio verso i controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, insieme alle altre norme richiamate, la base per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in presenza di particolari difficoltà, di disporre modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie, tra cui la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati incidono sulla posizione di un numero elevato di controinteressati e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano resi disponibili il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, il provvedimento giudiziale autorizzativo e un avviso contenente gli elementi necessari a identificare il giudizio, gli atti impugnati, le parti, i controinteressati e i motivi di impugnazione.
  • Il giudice può prescrivere all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio, di attestare alla parte ricorrente l'avvenuta pubblicazione e di predisporre un collegamento facilmente accessibile dalla home page del sito istituzionale.
  • Quando l'ordinanza stabilisce espressamente termini perentori per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, il mancato adempimento nei termini prescritti può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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