Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del decreto del Direttore dell'Ufficio Dipp. IV MASAF prot. interno n. 0155204 del 03.04.2025 di approvazione della “Procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all'allenamento negli ippodromi - anno 2025” di cui al decreto n. 91031 del 26/02/2025) e i relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19\11\2025 per l’annullamento: - del decreto Direttoriale MASAF prot. n. 0585229 del 30.10.2025 e i suoi allegati (“decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025, valida per l’annualità 2026);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di approvazione della procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi degli ippodromi per l'anno 2025, nonché decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi per l'annualità 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto del Direttore dell'Ufficio competente del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante approvazione della procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all'allenamento negli ippodromi per l'anno 2025, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto direttoriale di aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività, valida per l'annualità 2026. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi di legittimità dedotti, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, considerato l'elevato numero dei soggetti incisi dagli atti impugnati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR non decide il merito delle censure dedotte contro gli atti ministeriali. Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio in vista dell'udienza pubblica di discussione del merito, dispone la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, commi 1 e 3, e 52, comma 2, c.p.a. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati, dell'ordinanza e dei motivi di impugnazione, nonché mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, predisporre un collegamento in home page denominato "Atti di notifica" e rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con indicazione della data. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi cinque giorni; il mancato adempimento è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza ordina al Ministero di eseguire quanto disposto e alla Segreteria di comunicarla alle parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per le modalità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.
Massime di principio
- Quando gli effetti dell'atto impugnato incidono su un numero elevato di controinteressati e risultano prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un avviso recante gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati, dell'autorizzazione giudiziale e dei motivi di impugnazione, unitamente al testo integrale degli atti processuali indicati dal giudice.
- Il giudice può prescrivere all'amministrazione destinataria della pubblicazione di mantenere online la documentazione sino alla definizione del giudizio di primo grado, di rendere la pubblicazione facilmente raggiungibile dalla home page e di rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione con la data di pubblicazione.
- Il mancato perfezionamento degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio entro i termini perentori stabiliti dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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