Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del decreto D.G. di approvazione del Calendario delle Corse ippiche per l'anno 2025 e i relativi allegati (prot. int. n. 0577473 del 31.10.2024 Masaf - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica), a firma del Direttore Generale dott. Remo Chiodi, non comunicato, né notificato, - del decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti e i relativi allegati (prot. n. 0675606 del 23.12.2024 Masaf - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione Generale per l'ippica), a firma del Direttore Generale dott. Remo Chiodi, non comunicato, né notificato, Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\4\2025 per l’annullamento dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo con ampliamento dei motivi di ricorso per gli ulteriori vizi-motivi emersi alla luce: della relazione istruttoria prot. n. 675591 del 23.12.2024, richiamata nel D.D. “Decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” (e relativi allegati - prot. n. 0675606 del 23.12.2024 Masaf - Direzione Generale per l'ippica), non pubblicata e comunicata dal Masaf a mezzo Pec in data 23.01.2025 a seguito di Istanza di accesso atti della società del 30.12.2024; - della relazione istruttoria prot. n. 0575429 del 31.10.2024, richiamata nel D.D. “Decreto D.G. di approvazione del Calendario delle Corse ippiche per l'anno 2025” (e relativi allegati - prot. int. n. 0577473 del 31.10.2024 Masaf - Direzione Generale per l'ippica), non pubblicata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\7\2025 per l’annullamento: - del decreto Masaf DIPP IV prot. n. 0179725 del 18.04.2025, e i relativi allegati, del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, a firma del Direttore Generale dott. Remo Chiodi, non comunicato, né notificato, modificativo del Calendario corse ippiche 2025 già impugnato con Ricorso principale iscritto al n. 649/2025 R.G. R.; - nonché, degli altri atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente, e comunque non comunicati, né notificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di approvazione e modifica del Calendario delle corse ippiche per l'anno 2025, comprensivi di montepremi e stanziamenti, nonché atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali di approvazione del Calendario delle corse ippiche per il 2025 e del successivo decreto modificativo, unitamente agli atti presupposti e connessi. Con i motivi aggiunti ha ampliato le censure alla luce delle relazioni istruttorie richiamate nei decreti, acquisite mediante accesso agli atti o comunque non pubblicate. Il giudice ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, numerosi e potenzialmente difficili da individuare o raggiungere individualmente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale del Ministero entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova degli adempimenti entro i successivi cinque giorni. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. L'inosservanza degli adempimenti è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
Consente l'adozione delle modalità necessarie per assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato proposto nei confronti di tutti i controinteressati.
Costituisce base normativa per la modalità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Consente al giudice di autorizzare modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie, adeguate al numero dei destinatari e alle difficoltà di reperimento degli indirizzi.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sugli interessi di un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi rende difficili le notificazioni individuali, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali integrali, di un sunto dei motivi, dell'elenco dei controinteressati e delle informazioni necessarie a seguire il giudizio.
- Il giudice può stabilire termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della prova degli adempimenti, prevedendo che l'inosservanza determini l'improcedibilità del ricorso.
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