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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23.12.2024 e suoi allegati; - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 0577473 del 31.10.2024 e suoi allegati; - per quanto possa occorrere, della relazione tecnica istruttoria prot. n. 575429 del 31.10.2024, richiesta con accesso agli atti del 21.11.2024 e della relazione tecnica istruttoria prot. 675591 del 23.12.2024, richiesta con accesso agli atti del 30.12.2024; - nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\5\2025 per l’annullamento previa sospensione: - del Decreto Direttoriale Masaf prot. n. 0179725 del 18.04.2025 e suoi allegati;

Giustizia amministrativa202500965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti direttoriali del MASAF relativi all'approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025 e alla relativa programmazione, nonché decreto direttoriale dell'aprile 2025 impugnato con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto direttoriale del MASAF del 23 dicembre 2024 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025 e i relativi allegati, il decreto direttoriale del 31 ottobre 2024 e i relativi allegati, nonché, ove occorrente, le relazioni tecniche istruttorie e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2025 ha impugnato anche il decreto direttoriale MASAF del 18 aprile 2025 e i relativi allegati. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che gli atti impugnati producono effetti nei confronti di un elevato numero di controinteressati.

La decisione

Il TAR, in vista dell'udienza pubblica di merito fissata per l'8 aprile 2026, ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, poiché il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni di essi e gli atti impugnati coinvolgevano un numero elevato di soggetti, con prevedibili difficoltà nel reperimento dei rispettivi indirizzi. Ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, commi 1 e 3, e 52, comma 2, c.p.a., il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione dovrà comprendere l'indicazione del giudice e del numero di ruolo, delle parti, degli estremi degli atti impugnati, di un sunto dei motivi, dei controinteressati, delle modalità per seguire il processo, degli estremi dell'ordinanza e del testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Fornisce la base processuale per disporre le modalità dell'integrazione del contraddittorio, inclusa la notificazione per pubblici proclami nei casi previsti.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza di particolari esigenze e di un elevato numero di destinatari, l'utilizzo di forme alternative di notificazione, tra cui i pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando gli atti impugnati coinvolgono un numero elevato di controinteressati e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza autorizzativa, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente le informazioni essenziali sul giudizio.
  • Il giudice può prescrivere che la documentazione pubblicata resti disponibile sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, con obbligo dell'amministrazione di attestare l'avvenuta pubblicazione e di rendere gli atti facilmente accessibili mediante un apposito collegamento sul sito istituzionale.
  • Il mancato compimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàTermini del procedimento

Testo integrale

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