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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del decreto del Direttore generale del MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per l’Ippica prot. n. 662731 del 16.12.2024 di classificazione degli ippodromi in attività, non notificato, né comunicato, nonché del correlato Allegato “A” recante “Classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024” e del documento esplicativo dell’istruttoria espletata per la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024; - del decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025, comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” del 23.12.2024, nella parte in cui non prevede la determinazione del finanziamento economico spettante a ogni singolo ippodromo e il relativo allegato; - nonché, laddove occorrer possa, in via presupposta e/o consequenziale, del decreto del Direttore generale del MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per l’Ippica prot. n. 253382 del 6.6.2024 recante la modifica al calendario delle corse ippiche per l’anno 2024 e del Decreto del sottosegretario di Stato del MASAF prot. n. 644641 del 6.12.2024 recante “i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività” e i relativi allegati tecnici A e B.

Giustizia amministrativa202502537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di classificazione degli ippodromi in attività, decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025 e ulteriori atti presupposti relativi ai criteri di classificazione e al calendario delle corse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali relativi alla classificazione degli ippodromi in attività e all'approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025, contestandone anche gli atti presupposti e consequenziali, tra cui la modifica del calendario 2024 e il decreto recante i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi. Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum una federazione rappresentativa del settore. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti dagli effetti degli atti impugnati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

La decisione

Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. Ha autorizzato la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del ricorso introduttivo, dell'atto di intervento ad adiuvandum, dell'ordinanza e di un avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, del sunto dei motivi, dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo e degli estremi dell'ordinanza. Ha imposto al Ministero di mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, di rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e di inserire nella home page un collegamento agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza non decide sul merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per le modalità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio secondo modalità adeguate al numero dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice amministrativo deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può prescrivere la pubblicazione integrale del ricorso, degli atti processuali rilevanti, dell'ordinanza e di un avviso contenente gli elementi necessari a identificare il giudizio, gli atti impugnati, i controinteressati e le modalità di seguirne lo svolgimento.
  • Il giudice può stabilire termini perentori per l'esecuzione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza degli adempimenti determini l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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