Cassazione Penale, Sentenza n. 17169/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per diversi profili: Miano deduce vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; Patanè contesta la misura degli aumenti per continuazione; Napoli lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche (giovane età e comportamento processuale); Pandetta denuncia travisamento della prova sulla base di filmati di videosorveglianza e contesta l'attribuzione del ruolo di istigatore basata su una presunta rissa precedente inesistente; Gagliano contesta l'identificazione nei fotogrammi (sostiene sia il fratello Piero), chiede perizia antropometrica e sostiene che, al più, la sua condotta integri favoreggiamento e che siano da riconoscere le attenuanti generiche.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Miano, Patanè e Napoli l'inammissibilità è motivata dal fatto che avevano definito il giudizio in appello tramite il concordato ex art. 599‑bis c.p.p.; avendo ottenuto l'accoglimento del concordato, non possono impugnare questioni relative a motivi che con la domanda di concordato erano stati rinunciati (pregiudizio della rinuncia). Per Pandetta i motivi sono inammissibili per difetto di specificità e perché le deduzioni non si confrontano con il percorso logico della sentenza di merito; la circostanza che non sia rientrato nel locale è irrilevante rispetto alla responsabilità per la parte iniziale della rissa e al ruolo ricostruito. Per Gagliano i motivi sono inammissibili perché si limitano a chiedere una rivalutazione delle prove (vietata in Cassazione), non affrontano in modo specifico la motivazione di merito e hanno rinunciato a mezzi di prova (rito abbreviato) al cui esercizio avevano rinunciato; inoltre la valutazione discrezionale del giudice sull'integrazione probatoria e sulle attenuanti non è sindacabile in sede di legittimità se motivata.
Norme richiamate
Regola il concordato in appello; la parte che ottiene l'accoglimento del concordato non può poi dedurre in Cassazione questioni relative a motivi rinunciati con la domanda di concordato.
Norma sul reato di rissa aggravata, uno dei reati contestati agli imputati.
artt. 2 e 4, L. 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sul porto in luogo pubblico di armi da sparo, contestate a taluni imputati.
Riguardano il tentato omicidio (concorso di persone e capacità di tentare il reato) contestato a specifici imputati.
Rinvocata nella giurisprudenza citata come disciplina connessa alle condizioni di proscioglimento e alla limitazione delle doglianze relative a motivi rinunciati con il concordato.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per Cassazione; non è sindacabile la mancata assunzione di una prova decisiva se l'imputato ha rinunciato al relativo esercizio (es. rito abbreviato).
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere di integrazione della prova nel giudizio abbreviato; tale discrezionalità non è sindacabile in Cassazione se esercitata in modo motivato.
Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche; la valutazione del merito sulle attenuanti è sindacabile in Cassazione solo per carenza di motivazione o contraddittorietà, non per valutazioni di fatto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023 - Spina; Sez. U n. 19415 del 27/10/2022 - Fazio)
Consolidati principi che impediscono al ricorrente che abbia definito il giudizio con concordato di riproporre in Cassazione questioni rinunciate; precisano i limiti del potere del giudice di appello quando accoglie il concordato e il sindacato in Cassazione.
Massime di principio
- Se si definisce il giudizio in appello con il concordato ex art. 599‑bis c.p.p., non è ammesso impugnare in Cassazione questioni che sono state rinunciate con la richiesta di concordato; vanno eccepite solo questioni sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Procuratore generale o su pronunce difformi dal contenuto concordato.
- In sede di Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: i motivi devono evidenziare vizi logico‑giuridici specifici della motivazione e non la semplice richiesta di riconsiderare la gravità, precisione o concordanza degli indizi.
- Nel rito abbreviato le domande probatorie a cui si è rinunciato non possono essere poi riproposte in Cassazione come vizio di omessa assunzione di prova; il ricorso deve concentrarsi su carenze logico‑giuridiche o violazioni di legge non ricollegabili alla rinuncia.
- Le doglianze generiche o non specificamente confrontate con il percorso logico‑motivazionale della sentenza sono inammissibili per difetto di specificità; il ricorso deve indicare esattamente dove la motivazione è carente o illogica.
- La discrezionalità del giudice di merito (es.: integrazione d'ufficio delle prove, valutazione delle attenuanti) è sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione assente, contraddittoria o illogica, non per divergenze nella valutazione fattuale.
- La circostanza che un imputato sia uscito da un luogo e non vi sia rientrato non esclude automaticamente la responsabilità per fatti già posti in essere o per ruolo organizzativo accertato; va valutato il complesso degli elementi probatori.
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