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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17169/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per diversi profili: Miano deduce vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; Patanè contesta la misura degli aumenti per continuazione; Napoli lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche (giovane età e comportamento processuale); Pandetta denuncia travisamento della prova sulla base di filmati di videosorveglianza e contesta l'attribuzione del ruolo di istigatore basata su una presunta rissa precedente inesistente; Gagliano contesta l'identificazione nei fotogrammi (sostiene sia il fratello Piero), chiede perizia antropometrica e sostiene che, al più, la sua condotta integri favoreggiamento e che siano da riconoscere le attenuanti generiche.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Miano, Patanè e Napoli l'inammissibilità è motivata dal fatto che avevano definito il giudizio in appello tramite il concordato ex art. 599‑bis c.p.p.; avendo ottenuto l'accoglimento del concordato, non possono impugnare questioni relative a motivi che con la domanda di concordato erano stati rinunciati (pregiudizio della rinuncia). Per Pandetta i motivi sono inammissibili per difetto di specificità e perché le deduzioni non si confrontano con il percorso logico della sentenza di merito; la circostanza che non sia rientrato nel locale è irrilevante rispetto alla responsabilità per la parte iniziale della rissa e al ruolo ricostruito. Per Gagliano i motivi sono inammissibili perché si limitano a chiedere una rivalutazione delle prove (vietata in Cassazione), non affrontano in modo specifico la motivazione di merito e hanno rinunciato a mezzi di prova (rito abbreviato) al cui esercizio avevano rinunciato; inoltre la valutazione discrezionale del giudice sull'integrazione probatoria e sulle attenuanti non è sindacabile in sede di legittimità se motivata.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; la parte che ottiene l'accoglimento del concordato non può poi dedurre in Cassazione questioni relative a motivi rinunciati con la domanda di concordato.

  • art. 588, comma 2, cod. pen.

    Norma sul reato di rissa aggravata, uno dei reati contestati agli imputati.

  • artt. 2 e 4, L. 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme sul porto in luogo pubblico di armi da sparo, contestate a taluni imputati.

  • artt. 56 e 575 cod. pen.

    Riguardano il tentato omicidio (concorso di persone e capacità di tentare il reato) contestato a specifici imputati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rinvocata nella giurisprudenza citata come disciplina connessa alle condizioni di proscioglimento e alla limitazione delle doglianze relative a motivi rinunciati con il concordato.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per Cassazione; non è sindacabile la mancata assunzione di una prova decisiva se l'imputato ha rinunciato al relativo esercizio (es. rito abbreviato).

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere di integrazione della prova nel giudizio abbreviato; tale discrezionalità non è sindacabile in Cassazione se esercitata in modo motivato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche; la valutazione del merito sulle attenuanti è sindacabile in Cassazione solo per carenza di motivazione o contraddittorietà, non per valutazioni di fatto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023 - Spina; Sez. U n. 19415 del 27/10/2022 - Fazio)

    Consolidati principi che impediscono al ricorrente che abbia definito il giudizio con concordato di riproporre in Cassazione questioni rinunciate; precisano i limiti del potere del giudice di appello quando accoglie il concordato e il sindacato in Cassazione.

Massime di principio

  • Se si definisce il giudizio in appello con il concordato ex art. 599‑bis c.p.p., non è ammesso impugnare in Cassazione questioni che sono state rinunciate con la richiesta di concordato; vanno eccepite solo questioni sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Procuratore generale o su pronunce difformi dal contenuto concordato.
  • In sede di Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: i motivi devono evidenziare vizi logico‑giuridici specifici della motivazione e non la semplice richiesta di riconsiderare la gravità, precisione o concordanza degli indizi.
  • Nel rito abbreviato le domande probatorie a cui si è rinunciato non possono essere poi riproposte in Cassazione come vizio di omessa assunzione di prova; il ricorso deve concentrarsi su carenze logico‑giuridiche o violazioni di legge non ricollegabili alla rinuncia.
  • Le doglianze generiche o non specificamente confrontate con il percorso logico‑motivazionale della sentenza sono inammissibili per difetto di specificità; il ricorso deve indicare esattamente dove la motivazione è carente o illogica.
  • La discrezionalità del giudice di merito (es.: integrazione d'ufficio delle prove, valutazione delle attenuanti) è sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione assente, contraddittoria o illogica, non per divergenze nella valutazione fattuale.
  • La circostanza che un imputato sia uscito da un luogo e non vi sia rientrato non esclude automaticamente la responsabilità per fatti già posti in essere o per ruolo organizzativo accertato; va valutato il complesso degli elementi probatori.

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