Sentenza n. 432/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale n. 10 del 20.01.2023 del Comune di Avezzano, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Presenza ospiti valutati non idonei per la struttura denominata residenza Dei Marsi. Divieto prosecuzione attività di RSA”; - del provvedimento di avvio del procedimento del 04.01.2023, prot. n. 507, assunto dal SUAP del Comune di Avezzano; - della nota di trasmissione del SUAP del Comune di Avezzano del 06.12.2022, prot. n. 0075024, unitamente all'elenco allegato e alle valutazioni condotte dall'UVM della Asl n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ivi richiamate, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale del Comune di Avezzano recante il divieto di prosecuzione dell'attività di RSA presso la struttura indicata, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale che vietava la prosecuzione dell'attività di RSA per la presenza di ospiti valutati non idonei alla struttura, unitamente all'avvio del procedimento del SUAP e alla nota di trasmissione contenente l'elenco degli ospiti e le valutazioni dell'UVM della ASL. Nel corso del giudizio, la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.; il commissario liquidatore si è costituito in giudizio in sua vece e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il divieto di prosecuzione dell'attività e gli atti presupposti. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimanga nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
Richiamato per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società ricorrente.
art. 303 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamato dalla parte per affermare la sostituzione processuale della società posta in liquidazione coatta amministrativa con il commissario liquidatore.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di annullamento, resa prima della decisione di merito, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
- La messa in liquidazione coatta amministrativa della società determina la perdita della capacità processuale degli organi sociali e consente al commissario liquidatore di subentrare nelle controversie in corso, secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
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