Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e irrogazione sanzioni relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, contestandone in cassazione, da un lato, la validità per difetto di sottoscrizione: secondo il ricorrente, la firma apposta sull'avviso non era valida perché il soggetto che lo aveva sottoscritto era stato colpito da un provvedimento del giudice del lavoro che avrebbe fatto venir meno, con effetti retroattivi, la sua legittimazione a dirigere l'ufficio e a sottoscrivere gli atti. Il ricorrente ha sostenuto che non fosse in discussione solo la qualifica dirigenziale, ma proprio l'effettivo esercizio dell'ufficio di direttrice provinciale, con conseguente inesistenza o nullità dell'atto per mancato rispetto del requisito formale richiesto dall'art. 42 d.P.R. 600/1973. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia, deducendo che, essendo l'ente difeso da un proprio funzionario e non da un avvocato, non avrebbero potuto essere liquidati compensi professionali secondo i parametri forensi; ha inoltre lamentato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la condanna alle spese non poteva essere disposta senza specifica domanda e senza nota spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto inammissibile la nuova eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, perché introdotta solo all'udienza di trattazione in appello e quindi tardivamente, al di fuori dei motivi di impugnazione originari e della preclusione prevista dal processo tributario. Ha inoltre osservato che la nullità dell'atto non è rilevabile d'ufficio, ma richiede eccezione di parte. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata in favore dell'Agenzia assistita da un proprio funzionario, poiché l'art. 15 d.lgs. 546/1992 prevede espressamente l'applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul compenso spettante agli avvocati con riduzione del 20%; ha inoltre escluso il vizio di ultra petizione, ricordando che la condanna alle spese è accessoria e può essere pronunciata anche d'ufficio in favore della parte vittoriosa. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il requisito formale della sottoscrizione dell'atto impositivo è stato richiamato dal ricorrente come presupposto di validità dell'avviso; la Corte, però, non ne ha esaminato il merito, ritenendo tardiva l'eccezione di nullità fondata sulla sua violazione.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio tributario è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo; non possono essere introdotti nuovi motivi tardivamente.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
L'udienza di trattazione serve all'illustrazione orale delle difese a sostegno di motivi già ritualmente proposti, non all'introduzione di nuove eccezioni o nuovi motivi.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari si applicano le disposizioni sul compenso degli avvocati, con riduzione del 20%.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza ed è accessoria alla decisione, potendo essere pronunciata anche d'ufficio.
art. 77 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 112 c.p.c.
La condanna alle spese non integra ultra petizione, perché è accessoria e può essere pronunciata anche senza domanda espressa della parte vittoriosa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre il vizio di ultra petizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è consentito introdurre in appello o in udienza un nuovo motivo di invalidità dell'atto impositivo diverso da quelli dedotti nel ricorso introduttivo; il thema decidendum resta delimitato dai motivi originari e la relativa preclusione è rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione non è questione rilevabile d'ufficio, ma deve essere specificamente eccepita dalla parte interessata nei termini processuali stabiliti.
- L'udienza di trattazione nel processo tributario non è sede per formulare nuove eccezioni o nuovi motivi, ma solo per illustrare oralmente le difese già ritualmente proposte e la documentazione tempestivamente depositata.
- Nelle liti tributarie, quando l'ente impositore sia assistito da propri funzionari, la liquidazione delle spese segue la disciplina speciale dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, che richiama i parametri forensi con riduzione del 20%.
- La condanna alle spese, essendo accessoria e consequenziale alla soccombenza, può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, senza necessità di una domanda specifica della parte vittoriosa.
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