Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23533/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'INPS a una domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate presso la datrice di lavoro, poi dichiarata insolvente e ammessa a procedura di amministrazione straordinaria. Il credito retributivo era stato insinuato al passivo e lo stato passivo era stato reso esecutivo il 4.6.2014. La domanda amministrativa al Fondo era stata presentata il 12.10.2015 e respinta; successivamente il lavoratore aveva proposto ricorso al Comitato provinciale il 26.7.2017. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il diritto, facendo decorrere il termine annuale dalla comunicazione del rigetto amministrativo e constatando il decorso di oltre un anno prima del ricorso amministrativo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80 del 1982 e dell'art. 4, d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992, sostenendo che il termine annuale di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo, da concludersi entro 300 giorni dalla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia ha natura di credito previdenziale autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro, che si perfeziona solo al ricorrere dei presupposti di legge e che la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui tali presupposti si sono realizzati e la domanda amministrativa è proponibile. Nel caso concreto, poiché lo stato passivo era divenuto esecutivo il 4.6.2014 e la domanda amministrativa era stata presentata solo il 12.10.2015, il termine annuale risultava già spirato. La Corte ha inoltre escluso che si applichi la disciplina delle obbligazioni solidali, sicché il termine non resta sospeso o interrotto per la durata della procedura concorsuale del datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge da parte della sentenza d'appello.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80 del 1982

    Disciplina richiamata dal ricorrente per sostenere la sospensione del termine annuale di prescrizione durante il procedimento amministrativo.

  • art. 4, d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il termine annuale sarebbe sospeso per la durata del procedimento amministrativo.

  • art. 2 della L. n. 297 del 1982

    Individua il Fondo di garanzia e il credito previdenziale autonomo azionabile dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal perfezionamento della fattispecie attributiva che rende proponibile la domanda all'INPS.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Rende applicabile l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di garanzia INPS ha natura di credito previdenziale autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro insolvente.
  • La prescrizione di tale diritto decorre non dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento in cui si realizzano tutti i presupposti legali che rendono proponibile la domanda amministrativa all'INPS.
  • Quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale, la decorrenza del termine annuale non resta sospesa o interrotta per la durata della procedura, perché non opera la disciplina delle obbligazioni solidali.
  • In tema di prescrizione estintiva, la determinazione della durata del termine e della disciplina applicabile è questione di diritto rimessa al giudice, non vincolato alle sole allegazioni di parte, purché sia rispettato il contraddittorio sulla questione.
  • Se la domanda amministrativa al Fondo di garanzia viene proposta dopo lo spirare del termine annuale decorrente dal perfezionamento della fattispecie attributiva, il diritto è prescritto e la pretesa va respinta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.