Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2021 del 27/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto di accertare la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda con trasferimento del proprio contratto di lavoro dalla società cedente alla società cessionaria, domandando la reintegrazione presso la cedente e il riconoscimento del trattamento economico correlato. La corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la decadenza introdotta dall'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010 anche a una cessione intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge, con conseguente tardività dell'impugnazione giudiziale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 183 del 2010, sostenendo che la decadenza non potesse operare per una cessione del contratto di lavoro avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010 si applichi solo alle cessioni di contratto di lavoro il cui trasferimento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge, poiché la specifica indicazione del "trasferimento" va intesa come dies a quo del termine e, insieme, come limite temporale di applicazione della nuova disciplina. Poiché nel caso concreto il trasferimento era avvenuto il 9.11.2007, la decadenza non era applicabile; la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010
La decadenza per l'impugnazione delle cessioni del contratto di lavoro si applica solo ai trasferimenti avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge, non anche a quelli anteriori.
art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 10 del 2011
È richiamato solo per la proroga del termine decadenziale, ma non incide sull'inapplicabilità della decadenza ai trasferimenti anteriori alla legge.
È richiamato quale espressione del principio di bilanciamento intertemporale quando una nuova decadenza viene introdotta per fattispecie prima non soggette a termine.
Identifica il trasferimento del rapporto di lavoro conseguente alla cessione del ramo d'azienda.
Massime di principio
- Quando il legislatore introduce una nuova decadenza per una fattispecie in precedenza non soggetta a termine, la disciplina intertemporale va letta in modo da bilanciare l'esigenza di sollecitudine con la tutela dell'affidamento del soggetto onerato.
- La decorrenza espressamente ancorata alla data del trasferimento, in materia di cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., opera non solo come dies a quo del termine, ma anche come limite temporale all'applicazione della nuova decadenza.
- La decadenza introdotta dall'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010 non si applica alle cessioni di contratto di lavoro avvenute prima dell'entrata in vigore della legge.
- In presenza di una disciplina che indica con precisione il momento del trasferimento come riferimento temporale, l'interprete deve escludere l'applicazione retroattiva del termine decadenziale ai trasferimenti pregressi.
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