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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23530/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un'avvocata per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. I giudici di merito hanno accolto la domanda, rilevando che i redditi percepiti negli anni in contestazione erano inferiori a 5.000 euro e che l'INPS non aveva provato la natura abituale dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti e per il lavoro autonomo occasionale. Secondo l'Istituto, per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense sussiste l'obbligo contributivo quando l'attività è svolta abitualmente, mentre la soglia di 5.000 euro rileverebbe solo per l'attività occasionale; poiché era pacifico che la controparte esercitasse la professione forense e non vi sarebbe stata contestazione sul requisito dell'abitualità, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'INPS alla contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dell'INPS fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti gli atti processuali da cui desumere il preteso effetto di non contestazione; inoltre ha osservato che il principio di non contestazione non può valere per un requisito come l'abitualità, che implica una valutazione e non un mero fatto storico. Ha aggiunto che la censura, nel modo in cui era formulata, tendeva a contestare un accertamento di fatto, non sindacabile nei limiti invocati dall'art. 360, n. 3 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti è collegato all'esercizio abituale dell'attività libero-professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    è richiamato quale norma di interpretazione autentica in tema di Gestione separata, nel senso che la soglia reddituale non sostituisce il requisito dell'abitualità dell'attività professionale.

  • art. 21, comma 8, L. n. 247/2012

    norma richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo degli avvocati.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    richiamato dall'INPS per distinguere l'ipotesi del lavoro autonomo occasionale, cui si collega la soglia di reddito, dall'attività abituale del professionista.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura di violazione di legge non è idonea a sovvertire un accertamento di fatto relativo all'abitualità dell'attività professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sull'accertamento dell'abitualità è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo non dipende in via esclusiva dal reddito prodotto, ma dal fatto che l'attività sia svolta con caratteri di abitualità, ancorché non esclusività.
  • La soglia di reddito inferiore o superiore a 5.000 euro può costituire un indizio nella valutazione dell'abitualità o occasionalità dell'attività, ma non ha valore decisivo di per sé.
  • Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non si estende a valutazioni o qualificazioni giuridico-fattuali, come l'abitualità dell'esercizio professionale.
  • In cassazione, la deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo accertamento di fatto; quando la censura investe l'apprezzamento dell'abitualità, occorre confrontarsi con i limiti del vizio motivazionale e con i requisiti di autosufficienza del ricorso.
  • Quando la questione oggetto di causa è nuova o affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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