Cassazione Civile, Ordinanza n. 23528/2021 del 27/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società cessionaria di un ramo d'azienda, chiedendo l'accertamento del trasferimento del ramo dalla società originaria alla cessionaria, la nullità o inefficacia di un accordo sindacale che limitava il passaggio dei dipendenti, il riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria e, dopo un'ulteriore cessione, della successiva società, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive rispetto alla cassa integrazione e al risarcimento del danno professionale. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibili le domande ritenendo che, a seguito del fallimento delle società convenute, la controversia dovesse essere trattata dal giudice fallimentare perché strumentale alla partecipazione al concorso. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 52 l.f., sostenendo che le domande di accertamento della cessione del ramo, della nullità/inefficacia dell'accordo sindacale e della continuità del rapporto di lavoro attengono allo status del lavoratore e non si trasformano in domande concorsuali solo perché accompagnate da pretese patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel caso di domanda di accertamento della cessione di ramo d'azienda e della prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., connessa a pretese di differenze retributive e danno professionale, la cognizione spetta al giudice del lavoro e non al giudice fallimentare, perché la domanda incide sullo status della lavoratrice e sulla continuità del rapporto, non essendo meramente strumentale alla tutela di un credito concorsuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge
la censura di legittimità è stata proposta per violazione della disciplina sulla competenza/cognizione in relazione al rito fallimentare
art. 52 L.F.
richiamato come norma sulla verifica dei crediti nel concorso, ritenuta non applicabile alle domande volte ad accertare lo status lavorativo
richiamato quale base dell'accordo sindacale oggetto di contestazione
norma che disciplina la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda
art. 96, ult. comma, l.f.
richiamato per indicare gli effetti endoconcorsuali delle domande di credito dipendenti dal rapporto di lavoro
artt. 4, 35, 36 e 37 Cost.
indicati come fondamento costituzionale della tutela del rapporto di lavoro e dello status del lavoratore
Massime di principio
- Le domande del lavoratore che mirano ad accertare l'esistenza, la continuità o la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, anche se proposte nei confronti di soggetti falliti, appartengono alla cognizione del giudice del lavoro quando incidono sullo status del dipendente e non solo sulla partecipazione al concorso.
- La presenza, nella stessa domanda, di una pretesa di condanna al pagamento di differenze retributive o di danni non trasforma automaticamente la controversia in domanda concorsuale, se tali richieste sono accessorie rispetto all'accertamento del rapporto e della sua prosecuzione.
- Il discrimine tra giudice del lavoro e giudice fallimentare dipende da causa petendi e petitum: al giudice del lavoro spettano le domande di accertamento o costitutive relative al rapporto; al giudice fallimentare spettano le domande dirette alla soddisfazione di crediti patrimoniali nel concorso.
- Nelle controversie relative al trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., l'accertamento della continuità del rapporto verso il cessionario non richiede il consenso del lavoratore e tutela un interesse che trascende la sola dimensione patrimoniale.
- La domanda volta a rimuovere l'efficacia di un accordo sindacale ostativo all'operatività dell'art. 2112 c.c. è parte integrante dell'accertamento dello status lavorativo quando è funzionale a far riconoscere la prosecuzione del rapporto con il cessionario.
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