Cassazione Civile, Ordinanza n. 23531/2021 del 27/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla riforma parziale di una sentenza di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a pagare al dipendente determinate somme. In appello è stato ritenuto che, in caso di riforma della condanna, il datore possa ripetere soltanto quanto effettivamente percepito dal lavoratore, quindi al netto delle ritenute fiscali, e non anche l'importo lordo, perché la quota trattenuta e versata all'Erario non è mai entrata nella sfera patrimoniale del dipendente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c., sostenendo che la restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza riformata non sarebbe una condictio indebiti ma una restitutio in integrum ex art. 336 c.p.c., con conseguente diritto alla reintegrazione dell'intera diminuzione patrimoniale, comprensiva del lordo e degli interessi dal pagamento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la disciplina applicabile non sarebbe quella del rimborso del versamento all'Erario da parte del sostituto d'imposta, ma quella della deduzione/rimborso del contribuente lavoratore, e ha anche chiesto in subordine il rinvio alle Sezioni Unite e la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ribadito l'orientamento per cui, quando una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore venga riformata o cassata, il datore ha diritto di ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, cioè l'importo netto, e non anche le somme trattenute a titolo fiscale e versate all'Erario. Ha inoltre affermato che il versamento al fisco effettuato dal sostituto d'imposta in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva diventa privo di titolo ex tunc per effetto della riforma, e ricade nell'ambito dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, senza che ciò contrasti con l'art. 336 c.p.c., perché la restitutio in integrum riguarda il ripristino della posizione precedente ma non impone la restituzione al lavoratore di somme mai entrate nel suo patrimonio. La modifica dell'art. 10 d.P.R. 917/1986 introdotta nel 2020 è stata ritenuta non applicabile ratione temporis e comunque confermativa dell'orientamento già prevalente. È stata esclusa anche la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La Corte esclude che la fattispecie debba essere risolta come mera ripetizione dell'indebito nei rapporti tra datore e lavoratore, poiché il punto decisivo è la portata della restituzione dovuta dopo la riforma della sentenza e la distinzione tra importi netti percepiti e somme versate all'Erario.
art. 336 c.p.c.
la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata
La norma non impone la restituzione al lavoratore delle somme trattenute fiscalmente e versate al fisco; essa assicura la restitutio in integrum, ma la procedura restitutoria deve tener conto della duplice destinazione delle somme, al lavoratore e all'Erario.
art. 38, comma 1, d.P.R. 602/1973
Il versamento effettuato dal sostituto d'imposta in esecuzione della sentenza poi riformata, divenuto ex tunc privo di titolo, rientra nell'ambito della norma sul rimborso dei versamenti eseguiti in assenza totale o parziale dell'obbligo.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 917/1986
La disciplina consente al contribuente lavoratore di dedurre o ottenere rimborso delle somme restituite; la modifica del 2020, che prevede la restituzione al netto della ritenuta, è letta come conferma dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e non come base per una diversa soluzione del caso.
art. 374 c.p.c.
La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite viene implicitamente disattesa perché il preteso contrasto non riguarda la specifica questione controversa.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In caso di riforma o cassazione di una sentenza che abbia condannato il datore di lavoro a corrispondere somme al lavoratore, la ripetizione va limitata agli importi effettivamente entrati nel patrimonio del lavoratore, cioè al netto delle ritenute fiscali.
- Le somme trattenute dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta e versate all'Erario non possono essere pretese in restituzione dal lavoratore, perché non hanno mai costituito un vantaggio patrimoniale per quest'ultimo.
- La riforma della sentenza fa venir meno ex tunc il titolo dell'obbligo fiscale su cui si fondava il versamento del sostituto, rendendo esperibile il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria secondo la disciplina tributaria pertinente.
- L'art. 336 c.p.c. garantisce il ripristino della situazione antecedente alla sentenza riformata, ma non consente di ignorare la separazione tra la somma materialmente percepita dal lavoratore e quella versata al fisco.
- Le pronunce richiamate sulla decorrenza degli interessi nella ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza riformata non sono decisive quando la questione riguarda invece l'oggetto della restituzione, ossia netto o lordo.
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