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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23532/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta dalla società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per differenze retributive. I giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto intercorso dal 2004 al 30.11.2010 fosse un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, svolto presso la filiale italiana della società in qualità di direttore, escludendo che il lavoratore fosse invece amministratore della filiale. Hanno inoltre ritenuto provata la conclusione di una transazione nel giugno 2009, ma non provato il suo effettivo adempimento, poiché la società non ha dimostrato il pagamento della somma pattuita, condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente, per asserita mera adesione alla sentenza di primo grado; 2) omessa pronuncia su censure relative alla qualificazione del rapporto, alla transazione e all'estinzione o rinuncia del credito; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla natura del rapporto e sugli effetti della transazione; 4) violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere della prova dell'inadempimento e dell'esecuzione della transazione fosse stato erroneamente posto a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, pur resa per relationem rispetto al primo grado, fosse comunque autonoma e non apparente, perché aveva esaminato le censure e le prove rilevanti, valutando in particolare le deposizioni testimoniali e la compatibilità tra funzione dirigenziale e ruolo societario. Ha escluso anche l'omessa pronuncia, osservando che le doglianze in realtà miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la c.d. doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di produzione dell'accordo transattivo, e comunque infondato perché, nei rapporti obbligatori, il creditore deve provare il titolo e la scadenza del credito, mentre al debitore spetta provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto pagamento. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza è nulla solo se manca in modo apparente o si limita ad adesione acritica; è sufficiente anche una motivazione per relationem, purché consenta di ricostruire il percorso argomentativo e la valutazione delle censure di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice non si confronti con singoli fatti secondari, ma abbia comunque deciso sulla domanda e sulle questioni decisive del caso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La deduzione del vizio processuale è stata scrutinata con riferimento alla motivazione apparente e all'omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del peso delle prove o dei fatti secondari, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 è inammissibile se non è allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve trascrivere e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    I documenti rilevanti, come l'accordo transattivo, devono essere depositati secondo gli oneri di legittimità per consentire il controllo della censura.

  • art. 1218 c.c.

    La parte debitrice che deduce l'adempimento deve provarne l'avvenuta esecuzione quale fatto estintivo dell'obbligazione.

  • art. 1453 c.c.

    Nel giudizio volto all'adempimento o alla risoluzione, il creditore allega l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio è ripartito tra creditore e debitore: al primo spetta la prova del titolo e della scadenza del credito, al secondo la prova del fatto estintivo.

  • art. 96 c.p.c.

    La mera infondatezza della tesi difensiva non basta a integrare mala fede o colpa grave per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem rispetto al primo grado, purché il giudice del gravame mostri di avere esaminato i motivi di appello e di condividere la decisione di prime cure sulla base di proprie valutazioni delle prove o delle questioni di diritto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia deciso sulla domanda o sulla questione decisiva, anche se non abbia esaminato espressamente ogni singolo fatto secondario allegato dalle parti.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del peso delle deposizioni testimoniali.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel rapporto obbligatorio, il creditore deve provare il titolo e la scadenza del credito, mentre il debitore che eccepisce l'estinzione dell'obbligazione deve provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo.
  • Quando l'efficacia di una transazione è subordinata al pagamento, chi invoca l'estinzione del credito deve provare non solo l'accordo, ma anche l'effettivo esatto adempimento della condizione prevista.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve indicare e produrre specificamente i documenti su cui fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La soccombenza processuale non basta, da sola, a integrare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., occorrendo elementi ulteriori di mala fede o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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