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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23525/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di stabilizzazione di una lavoratrice presso un'azienda sanitaria. In primo grado era stata accolta la domanda di riconoscimento dell'anzianità pregressa; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha invece rigettato la domanda risarcitoria per il ritardo nella costituzione del rapporto a tempo indeterminato e nella regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale, ritenendo legittima la sospensione della procedura da parte dell'azienda sanitaria, in ragione del divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato imposto alle aziende sanitarie regionali dal commissario ad acta e della sospensione prevista dalla legge finanziaria 2010. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 669 octies, 669 terdecies e 700 c.p.c., con lamentata carenza di motivazione, sostenendo che i provvedimenti cautelari ottenuti nel procedimento ex art. 700 c.p.c. avrebbero accertato l'illegittimità della condotta dell'ASL e che la mancata instaurazione del giudizio di merito avrebbe precluso ogni ulteriore contestazione; (2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che sussistessero tutti i presupposti del risarcimento e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'illegittimità della condotta datoriale; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e carenza di motivazione in punto di compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché i provvedimenti cautelari non erano stati trascritti e non era quindi verificabile il preteso giudicato; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché le doglianze miravano in realtà a una rivisitazione del merito e l'art. 2697 c.c. era inconferente, avendo la Corte d'appello deciso sulla base dell'accertata legittimità della condotta dell'ASL; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, osservando che la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese e che tale valutazione non era sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità per la mancata rituale proposizione del controricorso dell'ASL, ma ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che: il primo motivo era privo di specificità per mancata trascrizione degli atti cautelari; il secondo non denunciava un vero errore di diritto ma sollecitava una nuova valutazione del merito, mentre l'art. 2697 c.c. non era pertinente perché la decisione di merito si fondava sull'accertamento della legittimità della condotta dell'ASL; il terzo era inammissibile perché la compensazione delle spese, in presenza di soccombenza reciproca, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Non è stata disposta la condanna alle spese di legittimità per difetto di rituale notifica del controricorso dell'ASL; è stato invece dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma ritenuto non utile a superare l'accertamento di legittimità della condotta dell'ente sanitario compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Ritenuto inconferente, perché la Corte d'appello non ha deciso in base alla sola ripartizione dell'onere probatorio, ma sulla base dell'accertamento della legittimità della condotta dell'ASL.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata giudicata inammissibile poiché mascherava una richiesta di rivalutazione del merito, non la denuncia di un errore sull'utilizzo delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nella critica alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione delle regole di valutazione probatoria.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    L'omessa trascrizione dei provvedimenti cautelari ha comportato difetto di specificità del motivo e impossibilità di verifica della censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta carenza di motivazione, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 669 octies c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti del procedimento cautelare, ma senza accoglimento.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al reclamo cautelare, ma ritenuto irrilevante ai fini del ricorso.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato come base dei provvedimenti cautelari che avrebbero preceduto l'assunzione e che la ricorrente assumeva decisivi per il giudicato sulla illegittimità della condotta.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle spese di lite; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione per soccombenza reciproca.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si fonda su atti o provvedimenti non trascritti o comunque non riprodotti nei loro passaggi essenziali, se la loro mancata indicazione impedisce alla Corte il controllo della censura.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è pertinente solo quando il giudice abbia deciso la controversia applicando la regola dell'onere della prova per mancanza di prova del fatto controverso; non è invece configurabile quando la decisione si fondi su un accertamento di merito circa la legittimità o illegittimità della condotta.
  • Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.
  • La statuizione di compensazione delle spese è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la fondi su una soccombenza reciproca, anche parziale, intesa in senso ampio.
  • La mancata rituale notificazione del controricorso impedisce la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, pur restando ferma la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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