Cassazione Penale, Ordinanza n. 19043/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto concorrente, insieme a un altro soggetto, in attività dirette a procurare l'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri, con finalità di profitto rappresentata dal prezzo richiesto agli stranieri per l'operazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di persone, alla fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla prova del dolo specifico di profitto, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione la lettura delle risultanze probatorie e la valutazione discrezionale del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero integralmente diretti a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era ampia, lineare e priva di contraddizioni, sia quanto alla responsabilità sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle attenuanti sono state considerate aspecifiche e apodittiche, perché sollecitavano una rivalutazione in fatto di elementi già apprezzati dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato, in relazione alla condotta realizzata insieme ad altro soggetto.
art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma incriminatrice contestata per atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia di cittadini stranieri, con finalità di profitto.
evocato dalla difesa in tema di valutazione della prova, ma senza accoglimento delle censure.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione e il perimetro del sindacato di legittimità.
richiamato per affermare che il giudice di merito non è tenuto a esaminare necessariamente tutti i parametri, purché la motivazione sia congrua e логica.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in prospettazioni alternative del compendio probatorio, prive dell'indicazione di uno specifico vizio riconducibile all'art. 606 c.p.p.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se è coerente, logica, non contraddittoria e idonea a dare conto delle ragioni della decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono limitarsi a una richiesta di diversa valorizzazione di elementi già considerati dal giudice di merito, ma devono individuare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18934/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18936/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18937/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18938/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18940/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18941/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →