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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36604/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (costruttore)

La controversia

La controversia nasce dalla caduta dell’acquirente su una scala di accesso all’unità immobiliare acquistata, scala che, secondo la prospettazione attorea, era priva di corrimano in violazione della normativa edilizia e della concessione edilizia. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello la decisione è stata riformata, con rigetto della domanda, esclusione sia della responsabilità extracontrattuale sia di quella contrattuale, ritenuta prescritta. In cassazione l’attrice ha proposto sette motivi: con i primi due ha denunciato violazione del D.M. 236/1989 sostenendo che l’obbligo di corrimano non riguarda solo le scale esterne e che la scala in questione era una scala di accesso all’alloggio; con il terzo e quarto ha lamentato omesso esame della concessione edilizia e della qualificazione della scala come scala di accesso; con il quinto ha dedotto violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e nullità della sentenza, censurando la ritenuta insussistenza del nesso causale tra assenza del corrimano e caduta e sostenendo che l’onere probatorio era stato erroneamente ripartito; con il sesto ha contestato l’affermazione di prescrizione della pretesa contrattuale, invocando la prescrizione decennale; con il settimo ha dedotto violazione dell’art. 1227 c.c., contestando l’affermazione secondo cui il differimento concordato dell’installazione del corrimano avrebbe interrotto il nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui motivi quinto e settimo non colpissero in modo adeguato le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove: da un lato, la Corte d’appello aveva accertato in fatto il difetto di prova del nesso tra assenza del corrimano e caduta, anche perché l’evento si era verificato in un punto della scala che non sarebbe stato dotato di corrimano neppure successivamente; dall’altro, aveva accertato che era stata la stessa danneggiata a differire, d’accordo con il falegname incaricato, l’installazione del corrimano, con conseguente interruzione del nesso causale. Poiché tali accertamenti di merito non erano stati validamente censurati, il rigetto della domanda risarcitoria restava fermo e gli altri motivi sono risultati assorbiti. Le spese sono state compensate per l’esito alterno dei giudizi di merito; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4.1.10 D.M. 14 giugno 1989, n. 236

    La ricorrente invocava la norma per sostenere che imponesse la dotazione del corrimano anche alla scala interna di accesso all’unità immobiliare; la Corte d’appello aveva invece escluso l’esistenza di un obbligo specifico nel caso concreto.

  • art. 8.1.10 D.M. 14 giugno 1989, n. 236

    Anch’esso era richiamato per affermare l’obbligo di corrimano; la censura è stata respinta in quanto rivolta a una diversa lettura del fatto e della portata applicativa della disciplina edilizia.

  • art. 2043 c.c.

    Era invocato per fondare la responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto non scrutinabile in cassazione la valutazione di merito sul difetto di nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente sosteneva che l’onere di provare il nesso causale era stato erratamente addossato a lei; la Corte ha chiarito che non vi era un errore di riparto dell’onere probatorio, ma una valutazione di insufficienza della prova offerta.

  • art. 1492 c.c.

    Era richiamato per contestare la prescrizione della pretesa; il relativo motivo è rimasto assorbito per l’inammissibilità delle censure sul nesso causale.

  • art. 2946 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la prescrizione decennale dell’azione risarcitoria; il motivo non è stato esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 1227 c.c.

    Era invocato per negare che il differimento concordato dell’installazione del corrimano potesse interrompere il nesso causale; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi fondata sull’accertamento di merito della condotta della danneggiata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per dedurre nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la decisione d’appello era motivata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 92, 2° co., c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese, giustificata dall’esito alterno dei giudizi di merito, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, pur formalmente formulata in diritto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione del nesso causale.
  • L’errore sul riparto dell’onere della prova non sussiste quando il giudice di merito si limiti a ritenere non raggiunta la prova del fatto costitutivo, incluso il nesso eziologico, gravante interamente sull’attore che agisce per il risarcimento del danno.
  • La censura di vizio motivazionale o di nullità della sentenza è inammissibile se la decisione impugnata espone comunque le ragioni logiche e fattuali della propria valutazione probatoria.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto autonomo e decisivo, come l’interruzione del nesso causale per condotta della stessa danneggiata, la critica deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Se l’inammissibilità delle censure investe una ratio decisiva sulla prova del nesso causale, i motivi ulteriori restano assorbiti, poiché viene meno l’interesse alla loro disamina.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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