Cassazione Civile, Ordinanza n. 20552/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione, da parte della ex moglie, di un’ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà del marito, in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevedeva un assegno periodico di mantenimento. Il marito ha agito per ottenere la cancellazione dell’ipoteca, deducendo che non vi fossero i presupposti legittimanti l’iscrizione, in particolare perché mancava un effettivo pericolo di inadempimento, essendo stato l’assegno sempre pagato regolarmente. La Corte d’appello ha accolto la domanda e ordinato la cancellazione. Nel ricorso per cassazione la ex moglie ha articolato sei motivi: ha denunciato omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla questione del pericolo di inadempimento; falsa applicazione delle norme sull’ipoteca giudiziale e sul mantenimento; violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato esame di documenti e memorie e per l’erronea valutazione della prova dell’adempimento; erronea regolazione delle spese di lite; e violazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata. Ha inoltre sostenuto che il rifiuto dei bonifici da parte della beneficiaria fosse indice di inadempimento del marito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili gli altri due, confermando il principio secondo cui, pur costituendo la sentenza di separazione o divorzio titolo per l’ipoteca giudiziale, il creditore deve valutare con prudenza il concreto pericolo di inadempimento; in mancanza di tale pericolo, l’ipoteca va cancellata. Ha inoltre ribadito che il rifiuto ingiustificato di un pagamento effettuato con modalità idonee a rendere disponibile la somma è contrario a buona fede e correttezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva ordinato la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla ex moglie sull’immobile del marito, ritenendo corretta la valutazione di merito circa l’assenza di un concreto pericolo di inadempimento dell’obbligazione di mantenimento, stante il regolare adempimento protratto per anni. Ha inoltre confermato la condanna alle spese e l’applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c., reputando inammissibili le censure che miravano a rivalutare accertamenti di fatto o la discrezionalità sulle spese.
Norme richiamate
la censura di omessa pronuncia è infondata perché la questione del pericolo di inadempimento è stata comunque esaminata dal giudice d’appello; la sintesi della decisione di primo grado non impediva l’esame in appello del presupposto sostanziale dell’ipoteca.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
la sentenza di separazione/divorzio con assegno periodico costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ma l’iscrizione resta subordinata alla verifica del concreto pericolo di inadempimento.
in assenza, originaria o sopravvenuta, del pericolo di inadempimento, il giudice può disporre la cancellazione dell’ipoteca.
richiamato quale base della garanzia ipotecaria a tutela dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione/divorzio.
la doglianza è infondata perché tende a contestare la valutazione delle prove e non un effettivo utilizzo di prove non dedotte o ignorate in violazione della norma.
richiamato nel motivo, ma non emerge una specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
la condanna alle spese secondo soccombenza è regola generale e non richiede motivazione sulla mancata compensazione.
la compensazione è potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
la responsabilità aggravata è stata confermata in ragione dell’iscrizione ipotecaria in assenza di un requisito primario e della resistenza processuale fondata anche su affermazioni non rispondenti al vero.
art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato proposto dopo la data rilevante e la parte ricorrente è soccombente.
richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza di separazione o divorzio che riconosce un assegno periodico costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ma il creditore deve comunque verificare con prudenza l’esistenza di un concreto pericolo di inadempimento dell’obbligato.
- In assenza, originaria o sopravvenuta, del pericolo di inadempimento, viene meno il presupposto della garanzia ipotecaria e l’obbligato può ottenere la cancellazione dell’ipoteca.
- La legittimità dell’iscrizione ipotecaria a tutela dell’assegno di mantenimento è sindacabile dal giudice nel merito, che può accertare in concreto se il rafforzamento della garanzia fosse giustificato.
- In materia di obbligazioni pecuniarie, il creditore non può rifiutare senza giustificato motivo un pagamento eseguito con modalità diverse dal contante ma idonee a rendere immediatamente disponibile la somma dovuta; altrimenti il rifiuto viola buona fede e correttezza.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione sostanziale rilevante, anche se in forma sintetica o implicita.
- La mancata compensazione delle spese di lite non è, di regola, sindacabile in cassazione, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la regola generale resta la soccombenza.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. può fondarsi sull’iscrizione di una garanzia o sulla resistenza processuale sorretta da allegazioni non vere, quando il comportamento processuale risulti abusivo o privo di giustificazione.
- Le censure di legittimità non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
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