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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26526/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società correntista e da alcuni garanti personali contro la banca, che aveva ottenuto il pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente poi confluito in altro rapporto e chiuso. In primo grado il Tribunale, all'esito di consulenza tecnica contabile, aveva accolto solo parzialmente l'opposizione e condannato gli opponenti in solido al pagamento di una somma rideterminata. In appello gli opponenti sostenevano che la CTU si fosse basata su liste interne di movimenti e documenti di sintesi privi di data certa e non comunicati al cliente, mentre la banca avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto fin dall'inizio del rapporto e dimostrare anche l'invio periodico degli estratti ex art. 119, comma 2, TUB. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta, in un unico motivo, la violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere assolto l'onere probatorio della banca e nel valorizzare documentazione interna e CTU nonostante l'incompletezza degli estratti conto e la contestazione già svolta in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché riferita non a un fatto storico ma a un fatto processuale, oltre che non adeguatamente illustrata; ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze ex art. 360, n. 3 c.p.c. perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, i ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La Corte ha ribadito che, nei giudizi di rideterminazione del saldo di conto corrente, la mancanza di alcuni estratti conto non impedisce di ricostruire il rapporto anche mediante altri mezzi di prova idonei e mediante CTU, spettando al giudice di merito valutarne l'idoneità. Ha inoltre osservato che la censura sull'art. 119, comma 2, TUB era inammissibile per difetto di specificità e novità, poiché non risultava trattata dalla sentenza impugnata né adeguatamente allegata come questione già dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di cui al n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non di un fatto processuale; la deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e adeguatamente illustrato; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove effettivamente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice distribuisce l'onere della prova tra le parti in modo errato, non quando ritenga, in base alle prove raccolte, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.

  • art. 119, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    La doglianza relativa all'obbligo di rendiconto è inammissibile se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è dimostrata la sua deduzione nei gradi di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini del motivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne ha tratto una autonoma ratio decisoria.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla ripetizione di indebito, ma la Corte ha deciso la causa sul piano processuale dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per contestare il saldo di conto corrente e chiedere la rideterminazione delle poste, la banca non è tenuta a produrre necessariamente tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto se mancano alcuni documenti: la ricostruzione può avvenire anche tramite altri elementi documentali idonei e mediante consulenza tecnica contabile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando il giudice abbia semplicemente ritenuto provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice attribuisca rilievo a documenti e consulenza tecnica acquisiti nel processo; occorre che abbia fondato la decisione su prove mai introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri riconosciuti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio sotto la veste formale della violazione di legge.
  • La censura che introduce per la prima volta in cassazione una questione di fatto o di diritto che presupponga accertamenti fattuali è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Quando il debitore contesta il saldo di conto corrente per addebiti illegittimi, la mancanza di alcuni estratti conto non impedisce al giudice di ricostruire il rapporto se vi siano altri documenti e una CTU idonei a fornire indicazioni complete e certe.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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