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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15376/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Un soggetto detenuto, in espiazione di una pena residua di anni sei, mesi nove e giorni quattro di reclusione con fine pena indicato al 02/09/2027, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen., della semilibertà e della liberazione condizionale ex art. 176 c.p. Il Tribunale ha rigettato le richieste. Contro tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: inosservanza della legge penale e violazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., 176 c.p., 27 e 111 Cost., oltre a motivazione apparente in violazione dell'art. 125 c.p.p. La difesa, con motivi aggiunti, ha chiarito che le censure non riguardavano il merito, ma solo violazioni di legge e nullità della motivazione; quanto al primo motivo, il vizio sarebbe stato desumibile direttamente dal testo del provvedimento impugnato, mentre, quanto al secondo, il diniego sarebbe stato adottato in modo unitario e meramente apparente per tutte le misure richieste. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e meramente reiterative di profili già valutati nel provvedimento impugnato, reputando la motivazione congrua e lineare e, quindi, insuscettibile di censura in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano aspecifici e ripetitivi rispetto a questioni già esaminate dal giudice di sorveglianza e che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione congrua e non apparente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo altresì, se ricorrono le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato come base normativa della richiesta di affidamento in prova; la sua invocazione non ha condotto a censura utile del provvedimento di rigetto.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato in relazione alla domanda di detenzione domiciliare; la Corte non ravvisa violazioni idonee a superare il vaglio di legittimità.

  • art. 176 c.p.

    Richiamato per la richiesta di liberazione condizionale; il diniego del beneficio non è stato ritenuto viziato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata per dedurre inosservanza della legge penale; la censura è stata giudicata inammissibile perché aspecifica e reiterativa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata per dedurre il vizio di motivazione; la Corte esclude che la motivazione del provvedimento sia apparente.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato per sostenere la nullità derivante da motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione invece congrua e lineare.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione ai principi costituzionali di funzione della pena, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'annullamento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla difesa a sostegno della doglianza motivazionale, ma senza esito favorevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'eventuale annotazione ai fini della protezione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare questioni già valutate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio del provvedimento impugnato.
  • La denuncia di motivazione apparente non è fondata quando il provvedimento di sorveglianza presenti un impianto argomentativo congruo e lineare, tale da rendere comprensibile l'iter decisionale e la ragione del rigetto dei benefici richiesti.
  • La deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un richiamo generico agli artt. 606 c.p.p., 125 c.p.p. o ai parametri costituzionali se non si individua un effettivo errore di diritto o una reale lacuna argomentativa.
  • Quando il ricorso contro il diniego di misure alternative o benefici penitenziari non introduce censure nuove e pertinenti rispetto al provvedimento impugnato, la Cassazione può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della valutazione di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o liberazione condizionale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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