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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14965/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di un contributo già corrisposto in acconto, relativo ai danni subiti a seguito dell'emergenza idrogeologica e degli eventi alluvionali del 24-25-26 gennaio 2003. La Regione Campania aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale, sul presupposto che l'erogazione del contributo nella misura del 35% non desse diritto al versamento del saldo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che le ordinanze emergenziali attribuissero al commissario il potere di erogare un contributo entro il limite massimo di euro 30.000,00 e che la qualificazione come acconto non implicasse un diritto al saldo. Con il ricorso per cassazione il beneficiario denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che le ordinanze commissariali andassero interpretate nel senso di attribuire un diritto al contributo fino al massimo previsto, e non solo a un acconto del 35%, valorizzando la distinzione tra acconto, contributo e anticipazione e l'attività istruttoria svolta dal Comune delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'interpretazione degli atti amministrativi non normativi è riservata al giudice di merito e si svolge secondo le regole ermeneutiche contrattuali; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente nel ritenere che le ordinanze emergenziali prevedessero solo un primo contributo/acconto, entro le risorse disponibili, e non un diritto automatico al saldo. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla Regione, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, inclusi i criteri ermeneutici degli atti negoziali o assimilati

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione letterale e complessiva dell'atto amministrativo non normativo, applicabile in quanto compatibile

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione sistematica dell'atto amministrativo non normativo, applicabile in quanto compatibile

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo volto a preferire il significato che dia effetto all'atto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • OPCM n. 3322/2003

    atto amministrativo a contenuto non normativo; prevedeva un primo contributo/acconto per fronteggiare i danni da evento alluvionale, entro un massimo e nei limiti delle risorse assegnate

  • ordinanza del commissario delegato n. 3/2007

    ha fissato nel 35% la misura dell'acconto complessivo liquidabile agli aventi diritto, senza riconoscere un diritto automatico al saldo

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e si svolge, per quanto compatibili, secondo i criteri ermeneutici dettati per i contratti.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del risultato interpretativo mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura dell'atto, se quella adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente.
  • La qualificazione di una somma come "acconto" o "anticipazione" non implica di per sé il sorgere di un diritto al saldo, quando dagli atti risulti che l'erogazione era solo un primo intervento nei limiti delle risorse disponibili e in vista di eventuali future provvidenze.
  • Se l'atto attribuisce all'autorità competente un potere discrezionale di determinazione del contributo entro un tetto massimo e nei limiti del plafond finanziario, il beneficiario non può pretendere in via automatica l'importo massimo astrattamente calcolato dall'istruttoria locale.
  • Il controllo di legittimità sulla interpretazione dell'atto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e dell'assenza di omissione di fatti decisivi, non potendo tradursi in un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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