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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26476/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite traeva origine da un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria richiedeva a una società il pagamento di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, per l'anno d'imposta 2006. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, la società proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Nella fase successiva, la ricorrente depositava memoria comunicando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e dichiarando la rinuncia al ricorso; tuttavia non documentava l'integrale versamento degli importi dovuti secondo quanto indicato dall'Agenzia in sede amministrativa. L'Agenzia delle Entrate non prendeva posizione sul fatto sopravvenuto e si costituiva solo ai fini dell'eventuale discussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e aveva anche dichiarato rinuncia al ricorso, ma senza fornire la documentazione dell'integrale pagamento richiesto. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto effettiva attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    definizione agevolata dei carichi pendenti

    L'adesione alla definizione agevolata, se accompagnata dalla documentazione dell'integrale versamento, determina il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso; nel caso concreto tale prova non è stata fornita.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione

    La resistente può costituirsi limitatamente alla possibile partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380bis 1 cod. proc. civ.

    La memoria è stata utilizzata dalla ricorrente per comunicare il sopravvenuto fatto estintivo/inammissibilizzante e la rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    c.d. "doppio contributo unificato"

    In caso di inammissibilità conseguente all'adesione alla definizione agevolata, la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata del debito tributario, il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse solo se l'adesione è ritualmente provata, in particolare mediante documentazione dell'integrale pagamento richiesto.
  • La mera dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o di rinuncia al ricorso, in assenza della prova del perfezionamento della procedura, non consente di decidere nel merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
  • Se la parte resistente non svolge effettiva attività difensiva, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.
  • In caso di inammissibilità del ricorso determinata dall'adesione alla definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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