Ordinanza n. 8970/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale e di merito per la Regione Puglia, relativa all’assunzione regionale di n. 165 unità ( all. n. 1, graduatoria generale Puglia ed all. n. 2, graduatoria generale Puglia con soggetti aventi diritto a riserva posti) pubblicata in data 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Amministrazione Trasparente e sul Portate Unico del Reclutamento nonché del relativo atto di approvazione (ove esistente, poiché ad oggi non pubblicato e/o reso noto al ricorrente) ovvero di qualsivoglia altra graduatoria ancorché non conosciuta, atti adottati dalla P.A. resistente all’esito della procedura di “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, di cui 165 unità destinate alla Direzione Regionale Puglia (codice concorso 2.700 TRIB e bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025) e nella parte in cui il ricorrente, con un punteggio totale di pt. 24, non è stato correttamente collocato in tale graduatoria alla posizione ubicata fra il n. 117 e 119 in guisa del diritto a fruire della riserva posti ex L. 68/1999, come da preferenza espressa in domanda ed in corso di procedura concorsuale ex art. 16 D.P.R. 487/1994; - in ogni caso della graduatoria finale e di merito nazionale, non pubblicata e/o resa nota, ove esistete e nella parte in cui risulta lesiva per il ricorrente in guisa dei motivi di cui al presente ricorso; - del bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025 avente ad oggetto la “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” di cui 165 unità per la Direzione Regionale Puglia e relativi allegati (cfr. all. n. 3), con ogni sua eventuale successiva modifica/o integrazione) in toto ovvero in parte qua, sempre nei limiti di interesse del ricorrente, - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale come indicato nel ricorso; - ed ancora, del parziale silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione resistente, formatosi ai sensi della, Legge n. 241/1990 a seguito dell’istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente in data 09.12.2025 (cfr. istanza sub all. n. 4, riscontro della P.A. sub all. n. 5 e nota di contestazione del ricorrente del 16.01.2026, sub all. n. 6); nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, quale titolo di riserva nella graduatoria finale e di merito impugnata, della riserva posti ex L. 68/1999. Ed infine per l’accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dal ricorrente e non fornita dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.3.2026: - della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, Settore Gestione Risorse, Ufficio Risorse umane, recante prot. n. Agedrpug 4171-30-01-2026-378840687-368990174 del 30.01.2026 nella parte in cui statuisce il motivo per cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria con la riserva posti ex L. 68/1999; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, con riserva di eventuale proposizione di ulteriori motivi aggiunti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale e gli atti della procedura selettiva dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, contestando la propria collocazione con un punteggio totale di 24 punti e sostenendo di avere diritto alla riserva di posti prevista dalla legge n. 68/1999, richiesta nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994. Ha inoltre impugnato il parziale silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 9 dicembre 2025 e ha chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'accesso alla documentazione non fornita dall'amministrazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026 relativa alla mancata inclusione nella graduatoria con la riserva di posti. Dal testo dell'ordinanza non emergono le specifiche censure rivolte alla graduatoria, al bando o alla nota sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha deciso esclusivamente sulla domanda di accesso. Poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'istanza, avendo nel frattempo ricevuto dall'amministrazione gli atti richiesti, il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tale domanda. L'ordinanza non definisce le contestazioni relative alla graduatoria, al bando, al diritto alla riserva ex legge n. 68/1999 o alla nota del 30 gennaio 2026. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
Ed infine per l’accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dal ricorrente e non fornita dall’Agenzia delle Entrate.
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la documentazione era stata successivamente ricevuta dal ricorrente.
parziale silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione resistente, formatosi ai sensi della Legge n. 241/1990
Il ricorrente aveva contestato il parziale diniego formatosi sull'istanza di accesso; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
riserva posti ex L. 68/1999
La norma è richiamata quale fondamento del titolo di riserva rivendicato dal ricorrente nella graduatoria concorsuale, ma il relativo merito non è deciso nell'ordinanza.
come da preferenza espressa in domanda ed in corso di procedura concorsuale ex art. 16 D.P.R. 487/1994
La disposizione è richiamata in relazione all'esercizio della preferenza o riserva nella procedura concorsuale; l'ordinanza non ne accerta l'applicazione concreta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il richiedente dichiara di non avere più interesse e risulta che l'amministrazione gli abbia nel frattempo consegnato la documentazione richiesta.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata limitatamente alla domanda di accesso, senza definire nel merito le ulteriori domande di annullamento o accertamento proposte nello stesso giudizio.
- Quando sussistono giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite in un giudizio definito, limitatamente alla domanda di accesso, per sopravvenuta carenza di interesse.
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