Cassazione Civile, Ordinanza n. 32149/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, in favore di alcuni agenti di polizia locale, di un premio accessorio finanziato dal fondo di produttività previsto dal CCNL enti locali e deliberato nell'ambito della contrattazione integrativa per il servizio prestato alla "Fiera del perdono" del 2012. In seguito all'accertamento, da parte della Corte dei conti, del superamento dei vincoli finanziari e del mancato rispetto del patto di stabilità per il 2012, il Comune ha recuperato le somme trattenendole in busta paga. I lavoratori hanno ottenuto in appello la condanna del Comune alla restituzione degli importi trattenuti, con la Corte territoriale che ha ritenuto applicabile l'art. 4 del d.l. n. 16 del 2014 e ha escluso un recupero diretto nei confronti dei dipendenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di novità, in appello, della questione dell'irripetibilità ex art. 4 d.l. n. 16/2014; (2) erronea applicazione ratione temporis dell'art. 4 d.l. n. 16/2014, sostenendo che si dovesse applicare la disciplina dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e l'accordo del 2013 sulle modalità di recupero; (3) omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. n. 16/2014 e degli artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001, deducendo che il trattamento fosse nullo perché previsto dal CCDI in contrasto con il CCNL, quindi fuori dall'ambito di operatività della norma invocata dai lavoratori; (4) falsa applicazione dell'art. 4 d.l. n. 16/2014 e dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma non sancisca un'irripetibilità assoluta, ma solo un meccanismo di recupero graduale e una tutela di favore per chi abbia ricevuto le somme in buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse effettivamente considerato e superato l'eccezione di novità applicando d'ufficio il quadro normativo rilevante in base al principio iura novit curia. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. La Suprema Corte ha affermato che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv. in l. n. 68 del 2014, non introduce un sistema alternativo o derogatorio rispetto all'art. 2033 c.c., ma solo un meccanismo di recupero interno e graduale delle risorse illegittimamente utilizzate dalla contrattazione integrativa; pertanto, la pubblica amministrazione può comunque agire direttamente nei confronti del dipendente per la ripetizione dell'indebito. Ha inoltre precisato che la sanatoria di cui al comma 3 non era applicabile nel caso concreto, sia per il limite temporale della norma sia perché il Comune non aveva rispettato il patto di stabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro del primo motivo per dedurre omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione sostanziale.
richiamato dalla Corte per ribadire il principio iura novit curia, che consente al giudice di individuare d'ufficio la norma applicabile ai fatti dedotti.
richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta novità della questione in appello.
parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
non introduce un sistema alternativo all'art. 2033 c.c.; prevede un meccanismo di recupero graduale delle somme indebitamente erogate e, nel comma 3, una sanatoria limitata temporalmente e subordinata a specifiche condizioni.
legge di conversione del d.l. n. 16 del 2014.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
le clausole difformi dai vincoli o comportanti oneri non previsti sono nulle; il recupero delle somme indebitamente erogate opera nell'ambito della disciplina pubblicistica, ma ciò non esclude l'azione di ripetizione verso il dipendente.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del trattamento accessorio non conforme alla contrattazione di comparto.
art. 11 preleggi
richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale dell'art. 4 d.l. n. 16 del 2014.
richiamato come rimedio generale della ripetizione dell'indebito, non derogato dall'art. 4 d.l. n. 16/2014.
artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
evocati nell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 come meccanismi sostitutivi delle clausole nulle.
art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999 enti locali
richiamato come base del fondo di produttività per il trattamento accessorio oggetto della lite.
richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità.
Massime di principio
- Il principio iura novit curia consente al giudice di individuare d'ufficio la disciplina giuridica effettivamente applicabile ai fatti dedotti, anche se le parti abbiano prospettato in modo diverso la questione o abbiano qualificato erroneamente il rapporto.
- L'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16/2014 non crea una disciplina sostitutiva della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ma aggiunge un meccanismo di recupero graduale delle somme illegittimamente erogate nell'ambito della pubblica amministrazione.
- Anche in presenza di contrattazione integrativa nulla per superamento dei vincoli finanziari, la pubblica amministrazione può chiedere la restituzione diretta al dipendente delle somme indebitamente percepite.
- La sanatoria prevista per alcune fattispecie di contrattazione integrativa ha portata limitata nel tempo e presuppone il rispetto delle condizioni espressamente stabilite dalla norma; non opera come sanatoria generalizzata.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo che censura l'omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
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