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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38206/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame, proposta in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo della polizza vita del valore di €50.000 sottoscritta da Softlab tech s.r.l. (di cui egli era legale rappresentante). Il sequestro era stato disposto come presunto profitto del reato di cui all'art. 316-bis c.p.: la società, dopo aver ricevuto €12.000.000 da Invitalia (finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 41/2021), avrebbe omesso di impiegare le somme per gli scopi del piano aziendale e avrebbe trasferito €50.000 a Genertelife per il premio della polizza. Il difensore deduceva violazione di legge (artt. 322, 324 e 568 c.p.p.) sostenendo che la persona sottoposta ad indagini è legittimata a proporre riesame e che, anche in mancanza di diritto alla restituzione, sussiste un interesse concreto quando il ricorso mira a contestare la configurabilità del reato (elemento oggettivo e soggettivo).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Pur riconoscendo la rilevanza della questione della legittimazione, ha ritenuto che il ricorrente non avesse un interesse concreto alla decisione perché la società beneficiaria della polizza (Softlab tech s.r.l.), titolare del diritto alla restituzione, aveva proposto anch'essa ricorso che è stato accolto alla stessa udienza con annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto del GIP (14/04/2025), facendo venire meno l'efficacia del sequestro. Di conseguenza il ricorso del singolo indagato è divenuto privo di oggetto. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'eventuale versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    "l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione"

    Invocata dal difensore per sostenere la legittimazione del soggetto sottoposto ad indagini a proporre riesame; la Corte distingue tra legittimazione formale e interesse concreto, ritenendo che la mera qualifica di indagato non garantisca sempre un interesse concreto se il diritto di restituzione compete a terzi

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme procedurali pertinenti al sequestro e al riesame; nel caso è stata menzionata ma non oggetto di autonoma interpretazione decisoria

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento procedurale nell'impugnazione in Cassazione; non è stata fornita una specifica interpretazione nel dispositivo

  • art. 316-bis cod. pen.

    Norma penale contestata (appropriazione/indebita destinazione di fondi pubblici), la Corte registra che il sequestro verteva su somme ritenute profitto del reato in relazione al trasferimento di €50.000 per la polizza

  • art. 37 d.l. n. 41 del 2021

    Richiamato come normativa che ha consentito l'erogazione del finanziamento agevolato da Invitalia; contesto fattuale rilevante ai fini della qualificazione dell'uso delle somme

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra legittimazione formale (chi può proporre ricorso, ex art. 322 c.p.p.) e interesse concreto: la mera qualità di indagato non garantisce automaticamente interesse alla decisione se il diritto materiale sulla cosa sequestrata appartiene a terzi
  • La sopravvenuta decisione favorevole di altro soggetto titolare del diritto alla restituzione (p.es. la società beneficiaria della polizza) rende privo di oggetto il ricorso del terzo indagato, determinando inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente soccombenza: non si deve condannare il ricorrente alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende
  • In situazioni con più potenziali appellanti (es. socio/legale rappresentante vs. società), è strategico coordinare i rimedi (chi ha diritto alla restituzione dovrebbe agire tempestivamente) per evitare la perdita di interesse di altri ricorrenti
  • Se l'interesse del ricorrente consiste nel contestare la configurabilità del reato (elemento oggettivo e soggettivo), tale interesse è rilevante solo se persiste l'efficacia del provvedimento impugnato; se il provvedimento viene già annullato a favore del titolare della cosa, l'azione perde efficacia

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