Cassazione Civile, Ordinanza n. 17771/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva impugnato due avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Dopo un primo giudizio di merito e un primo ricorso per cassazione limitatamente alle spese, la Corte aveva cassato con rinvio la decisione della CTR perché la liquidazione delle spese non aveva rispettato i minimi tariffari del D.M. n. 55 del 2014. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sul processo tributario e sul processo civile in materia di riassunzione, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non costituita l'Agenzia, mentre in realtà l'atto di riassunzione era stato notificato non all'Agenzia delle Entrate, parte del precedente giudizio e del giudizio di cassazione, ma all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da ciò derivava, secondo la ricorrente, l'estinzione del processo per mancata corretta riassunzione nei confronti della parte necessaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: dagli atti risultava che l'atto di riassunzione era stato notificato alla diversa entità Agenzia delle Entrate-Riscossione e non all'Agenzia delle Entrate, sicché la CTR aveva erroneamente affermato la mancata costituzione dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio dichiarato estinto. È stata però mantenuta ferma, per giudicato interno, la pronuncia di illegittimità degli avvisi di accertamento emessa in primo grado, non essendo stata investita da specifiche impugnazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
artt. 62 e 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati come norme violate in tema di impugnazioni e riassunzione nel processo tributario; la Corte accoglie la censura sulla mancata corretta notificazione dell'atto di riassunzione alla parte originaria del giudizio
richiamati in relazione agli effetti della mancata o inesatta riassunzione del processo e alla conseguente estinzione del giudizio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nel precedente giudizio di legittimità per la liquidazione delle spese, in relazione ai minimi tariffari commisurati al valore della controversia
art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
menzionato nella rubrica del motivo come norma sul giudizio tributario di rinvio e sulle impugnazioni
art. 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
menzionato nella rubrica del motivo come norma sul giudizio di rinvio e sugli effetti della riassunzione
evocato per il principio secondo cui la rinnovazione/notifica dell'atto processuale deve essere eseguita alla parte corretta
evocato per l'estinzione del processo in caso di omessa o inesatta riassunzione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la riassunzione deve essere notificata alla parte effettivamente costituita e risultante dal precedente grado o dal giudizio di cassazione; la notifica a un soggetto diverso non sana la mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti della parte necessaria.
- L'erronea individuazione del destinatario dell'atto di riassunzione comporta l'estinzione del processo quando impedisce la valida prosecuzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.
- Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi della decisione non impugnati; la mancata censura del capo che dichiara illegittimo l'atto impositivo ne determina la stabilizzazione anche se il giudizio successivo si estingue.
- Nel processo tributario, le regole sulla riassunzione e sugli effetti dell'inosservanza devono essere lette in coordinamento con gli artt. 291 e 307 c.p.c., applicabili nei limiti di compatibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17729/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →