Sentenza n. 1670/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure di tutela cautelare a) dell’ordinanza del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 8 (n. 82 del registro generale) del 24 novembre 2025, con cui è stata annullata in autotutela l’ordinanza n. 6 (n. 79 del registro generale) del 14 novembre 2025 ed è stata sospesa l’attività di distribuzione carburanti svolta presso l’impianto sito nel territorio comunale alla Via Matteotti n. 22, nonché della relativa nota di trasmissione del 24 novembre 2025 e dell’istanza di annullamento in autotutela del 20 novembre 2025 presentata dal legale della Nocerino Raffaele e Figli S.a.s. di Nocerino Giovanni; b) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e prodromico, laddove lesivo degli interessi della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha annullato in autotutela la precedente ordinanza di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e ha sospeso l’attività di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore carburanti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 8 del 24 novembre 2025, con la quale il Comune aveva annullato in autotutela la precedente ordinanza n. 6 del 14 novembre 2025, che aveva dichiarato la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti, disposto la chiusura definitiva, la dismissione delle attrezzature e la bonifica dell’area, e aveva inoltre ordinato la sospensione immediata dell’attività per mancanza del collaudo quindicinale. La ricorrente aveva comunicato la cessazione definitiva dell’attività e rinunciato all’autorizzazione, in ragione della perdita della disponibilità del suolo. La controinteressata aveva chiesto al Comune l’annullamento in autotutela della precedente ordinanza, sostenendo che il titolo autorizzatorio del 1996 fosse ormai scaduto e fosse stato sostituito dal decreto del 1998. Il Comune aveva accolto tale istanza senza individuare uno specifico vizio di illegittimità dell’ordinanza n. 6, limitandosi a richiamare la necessità di una nuova istruttoria e una possibile modifica del quadro procedimentale. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per mancata individuazione dell’illegittimità originaria dell’atto annullato; violazione del giusto procedimento, per avere l’amministrazione sostanzialmente impedito la rinuncia all’autorizzazione; violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, sostenendo che il titolo del 1996 fosse già inefficace e che l’autorizzazione del 1998 fosse autonoma e tuttora efficace.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo l’interesse della ricorrente a contestare l’ordinanza n. 8. Il decreto sindacale del 1998 è stato qualificato come atto integrativo, e non sostitutivo, del decreto del 1996; pertanto quest’ultimo aveva mantenuto efficacia oltre l’originaria scadenza e la sua decadenza produceva effetti anche sul titolo del 1998, quale atto consequenziale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’ordinanza n. 8 non individuava alcun concreto vizio di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere dell’ordinanza n. 6, ma si limitava a disporne l’autoannullamento in vista di ulteriori approfondimenti istruttori: ciò non è sufficiente ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, che presuppone l’illegittimità originaria dell’atto rimosso. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittimo l’operato comunale perché la rinuncia del beneficiario a un’autorizzazione amministrativa ampliativa è ammissibile e rende inefficace il titolo, senza implicare rinuncia al diritto sottostante né impedire il rilascio di una nuova autorizzazione in futuro. L’amministrazione non poteva quindi vanificare la rinuncia attraverso l’annullamento dell’atto che ne aveva preso atto. È stata ravvisata anche la violazione dell’art. 7 l. 241/1990: l’autotutela, avente carattere discrezionale, avrebbe richiesto la comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente, non emergendo ragioni di urgenza né un esito vincolato. L’omissione era invalidante perché il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull’esito. Il TAR ha annullato l’ordinanza n. 8 del 24 novembre 2025, con conseguente reviviscenza dell’ordinanza n. 6 del 14 novembre 2025. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente a carico del Comune.
Norme richiamate
Il giudice distingue la revoca dall’annullamento d’ufficio: nel caso concreto, nonostante il richiamo formale alla revoca, il Comune ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio, come desunto dall’espressa qualificazione dell’atto e dalla sua efficacia retroattiva.
L’annullamento d’ufficio presuppone che il provvedimento rimosso sia originariamente illegittimo per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. Non è sufficiente la mera necessità di ulteriori approfondimenti istruttori o di una nuova valutazione della vicenda.
L’esercizio discrezionale dell’autotutela richiede, di regola, la comunicazione di avvio del procedimento al destinatario dell’atto, salvo specifiche ragioni di urgenza o altri presupposti derogatori non ravvisati nel caso concreto.
Sussistendo le condizioni processuali, il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
È richiamato nell’ordinanza n. 6 del Comune quale disciplina applicabile agli obblighi di bonifica dell’area dell’impianto, ma non costituisce parametro decisivo della presente decisione.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 presuppone l’individuazione e l’esternazione di uno specifico vizio originario di illegittimità del provvedimento da rimuovere; la mera esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti o di rivalutare complessivamente la vicenda non consente l’esercizio del potere di autotutela demolitoria.
- L’autorizzazione amministrativa ampliativa è suscettibile di rinuncia da parte del beneficiario. La rinuncia incide sul provvedimento autorizzatorio, rendendolo inefficace, ma non equivale alla rinuncia al diritto sottostante e non impedisce all’interessato di chiedere una nuova autorizzazione in futuro.
- L’amministrazione che intenda esercitare discrezionalmente l’autotutela deve comunicare l’avvio del procedimento al destinatario dell’atto, quando il contraddittorio possa incidere sull’esito; l’omissione è invalidante se non ricorrono ragioni concrete di urgenza o un esito vincolato.
- Un atto successivo che integra un precedente titolo autorizzatorio, senza sostituirlo, non determina la cessazione dell’efficacia del titolo originario; la successiva decadenza del titolo integrato può produrre effetti anche sull’atto integrativo, quale provvedimento consequenziale.
- L’annullamento giurisdizionale dell’atto di autotutela che aveva rimosso un precedente provvedimento determina la reviviscenza del provvedimento originario, salvo ulteriori effetti derivanti da altri atti validi.
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