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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27566/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca, quale creditrice procedente, aveva promosso esecuzione presso terzi nei confronti di una debitrice e aveva notificato il pignoramento a una filiale locale della società ricorrente. La società aveva reso dichiarazione negativa di terzo; la banca sosteneva però che, al momento della notifica, vi fossero somme vincolabili e chiedeva l'accertamento dell'obbligo del terzo e il risarcimento dei danni per aver consentito alla debitrice di prelevare somme che, in tesi, avrebbero dovuto restare indisponibili. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo nulla la notifica presso la filiale locale anziché presso la sede centrale, nullità poi sanata ma tale da impedire, medio tempore, il sorgere del vincolo. La corte d'appello aveva invece accolto il gravame della banca, valorizzando la struttura complessa della società, l'operatività amministrativa della filiale, l'onere della prova in capo alla società circa l'inidoneità della sede locale ai fini notificatori e, comunque, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c., sostenendo che la notifica del pignoramento presso una sede locale priva di soggettività o legittimazione fosse nulla, poiché l'attività della filiale dipendeva pur sempre dalla sede centrale. La controricorrente eccepiva inoltre l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione perché eseguita telematicamente con atti in formato word e non pdf.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso che la notificazione del ricorso fosse inesistente: il vizio eventualmente derivante dall'uso di formato non conforme integra nullità e non inesistenza, essendo comunque riconoscibile l'atto come notificazione e non essendo dedotta difformità tra atto notificato e depositato. Ha poi ritenuto la nullità sanata dal deposito e dalla notifica del controricorso. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva fondato la decisione sul principio di vicinanza della prova, ponendo a carico di Poste Italiane l'onere di dimostrare il rapporto tra sede centrale e filiale per provare che la filiale non fosse sede effettiva idonea ex art. 145 c.p.c. Il ricorso si limitava ad affermazioni assertive sulla dipendenza della filiale dalla sede centrale, senza censurare realmente il riparto dell'onere probatorio applicato dal giudice di appello. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notifica alla persona giuridica può essere validamente effettuata presso una sede che, in concreto, risulti effettiva e idonea a ricevere l'atto; la contestazione della sua idoneità deve essere dimostrata dalla parte che la deduce secondo il riparto dell'onere della prova.

  • art. 19-bis, L. 53/1994

    La violazione delle regole tecniche e formali della notificazione telematica non determina necessariamente inesistenza, ma può integrare nullità sanabile.

  • art. 18, d.m. n. 44/2011

    La conformità del formato e delle modalità della notificazione telematica rileva sul piano della regolarità dell'atto, non sulla sua materiale riconoscibilità come notificazione.

  • art. 11, L. 53/1994

    La legge prevede espressamente la sanzione della nullità per le notificazioni eseguite senza i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti o in violazione delle formalità previste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso giustifica, se dovuto, il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione è figura residuale e ricorre solo quando l'attività sia priva degli elementi essenziali tali da renderla irriconoscibile come notificazione; le mere irregolarità o violazioni formali integrano, di regola, nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, come avviene con la costituzione del destinatario o con la proposizione del controricorso.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sul riparto dell'onere della prova, il motivo che si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti senza attaccare quel riparto è inammissibile.
  • In tema di notificazione di pignoramento presso terzi a una persona giuridica, chi contesta l'idoneità della sede destinataria deve allegare e provare che essa non costituisse una sede effettiva o comunque idonea a ricevere la notifica.
  • Il principio di vicinanza della prova può giustificare l'attribuzione a una parte dell'onere di dimostrare fatti interni alla propria organizzazione, quando tali fatti siano decisivi per stabilire la validità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziNotificazioniImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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