Cassazione Civile, Ordinanza n. 24053/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita di un terreno agricolo. Il promissario acquirente aveva versato una caparra e sosteneva che il bene non fosse idoneo al godimento secondo la destinazione agricola pattuita, perché l’accesso carrabile al fondo dipendeva dalla realizzazione di un ponticello su un fossato, necessario per il transito con mezzi agricoli, ma tale opera non era realizzabile per l’opposizione del proprietario del fondo vicino su cui il ponte avrebbe dovuto insistere. Chiese quindi la declaratoria di nullità del preliminare e la restituzione della caparra. I promittenti venditori resistettero e domandarono in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per colpa del promissario acquirente, con diritto a trattenere la caparra. Dopo una prima fase processuale, il Tribunale dichiarò nullo il preliminare per impossibilità dell’oggetto; in appello tale decisione fu confermata; la Cassazione cassò però quella pronuncia escludendo la nullità per impossibilità dell’oggetto; in sede di rinvio la Corte d’appello dichiarò nuovamente la nullità, questa volta per difetto di causa concreta, ritenendo che la realizzazione del ponticello e il consenso del vicino fossero presupposti essenziali e taciti del contratto. I ricorrenti hanno quindi censurato la decisione di rinvio con otto motivi: preteso giudicato sulla domanda di presupposizione; violazione dell’art. 2909 c.c.; dedotta declaratoria d’ufficio di una nullità non eccepita; omesso contraddittorio sulla questione; erronea applicazione della presupposizione; travisamento dei fatti sulla percorribilità della strada e sull’impossibilità di realizzare il ponte; non corretto governo delle spese processuali e mancata liquidazione a loro favore delle spese dei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non si era formato alcun giudicato sulla domanda di nullità per presupposizione: la parte vittoriosa nel precedente giudizio di appello non aveva l’onere di proporre ricorso incidentale per coltivare una questione rimasta assorbita, e tale questione poteva essere riesaminata nel giudizio di rinvio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità e contraddittorietà, e infondato il quarto perché la nullità per presupposizione era già stata dedotta come domanda di merito, sicché non vi era questione rilevata d’ufficio da sottoporre preventivamente alle parti. Ha respinto il quinto motivo affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l’istituto della presupposizione: il vero presupposto tacito era il consenso del proprietario del fondo vicino alla realizzazione del ponte, consenso che era originariamente mancato. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a rivalutare il merito e non denunciava un vero omesso esame di fatto decisivo. Ha infine respinto i motivi sulle spese, ricordando che la soccombenza va valutata in base all’esito finale della lite e che la liquidazione entro i parametri tabellari non richiede motivazione specifica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione o decisione su questione non domandata.
Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del n. 3 e del n. 5 e i requisiti di specificità dei motivi.
Invocato per il giudicato, ma escluso perché la questione di presupposizione era rimasta assorbita e poteva essere riproposta in rinvio.
Richiamati nel terzo motivo; la censura è dichiarata inammissibile per genericità.
Richiamati per lamentare la mancata rimessione della questione alle parti; la Corte esclude il vizio poiché la questione era già oggetto di domanda.
Richiamato dal ricorrente per contestare il fondamento della presupposizione; la Corte ritiene la censura infondata perché attinente a un diverso istituto.
Richiamato per le spese; la Corte ribadisce il criterio unitario della soccombenza e la discrezionalità nella liquidazione entro i parametri.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili, altrimenti è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale, limitato all’omesso esame di fatti decisivi o a anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
Richiamato nel contesto del potere del giudice di rinvio, ma escluso ogni violazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per la rinnovazione della notifica al litisconsorte pretermesso o mal notificato.
Massime di principio
- Il giudicato non si forma sulle questioni rimaste assorbite dalla decisione di merito quando la parte totalmente vittoriosa non abbia proposto ricorso incidentale; tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio se il ricorso principale viene accolto.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può esaminare nuovamente una domanda o eccezione assorbita nei gradi precedenti, purché essa sia stata ritualmente introdotta nel processo e non sia stata coperta da giudicato.
- Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con censure specifiche e intelligibili: la mera elencazione di norme asseritamente violate, senza illustrare il contrasto tra decisione e precetto, rende il motivo inammissibile.
- La nullità del contratto per presupposizione ricorre quando una situazione di fatto o di diritto, comune alle parti, certa e obiettiva, sia stata elevata a presupposto tacito e condizionante del negozio; il vero presupposto può coincidere con un fatto ulteriore rispetto a quello espressamente menzionato nel testo contrattuale.
- In tema di presupposizione, l’assenza originaria del fatto presupposto può determinare la nullità o inefficacia del negozio quando quel fatto, pur non espresso come condizione, sia essenziale e comune alla rappresentazione contrattuale delle parti.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o per denunciare un preteso travisamento delle prove; il controllo di legittimità è limitato ai fatti storici decisivi non esaminati.
- Le spese processuali vanno regolate sulla soccombenza finale complessiva della lite, non per singola fase o grado; la liquidazione entro i parametri tabellari è insindacabile in cassazione salvo scostamenti ulteriori non motivati.
- Nel preliminare di compravendita, la rilevanza di un accesso o di un manufatto accessorio deve essere apprezzata in base alla funzione economico-pratica concreta perseguita dalle parti, non solo alla descrizione formale del bene o delle servitù pattuite.
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