Cassazione Penale, Sentenza n. 18466/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 15/07/2019: De Silvio Ferdinando deduceva violazioni processuali (mancato rinvio per legittimo impedimento), vizio di valutazione delle prove e, soprattutto, la prescrizione del reato principale (usura aggravata) contestato per fatti "tra giugno e dicembre 2005"; chiedeva che, per favore rei, la data di commissione fosse fissata al giorno più remoto utile e che si applicasse la disciplina previgente (pena massima 6 anni) per calcolare la prescrizione. De Silvio Maria denunciava nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello (avvenuta "nelle mani del padre" nonostante domicilio eletto diverso), contestava la valutazione della prova in ordine al delitto di riciclaggio (mancata prova della provenienza illecita e del dolo) e chiedeva la declaratoria di estinzione per prescrizione con riferimento alle operazioni indicate sino al maggio 2004.
La decisione
Per De Silvio Ferdinando il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto che, in presenza di indicazione cronologica generica ("tra giugno e dicembre 2005"), la data da assumere ai fini della prescrizione sia quella più sfavorevole all'accusa (il primo giorno del mese indicato, ossia 1° dicembre 2005). Applicando la disciplina previgente alla novella del 8/12/2005 (art. 644 cod. pen. con pena massima sei anni) e i criteri di calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.), e tenuto conto dei periodi di sospensione già computati, il reato si era estinto per prescrizione prima del giudizio d'appello: la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Per De Silvio Maria il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla notifica è stata ritenuta generica e non tempestivamente dedotta (la notifica "a mani del padre" è stata ritenuta idonea a determinare la conoscenza in concreto e quindi sanata), le censure sulla valutazione del merito sono improponibili in Cassazione e l'eccezione di prescrizione richiedeva un vaglio di fatto precluso al giudice di legittimità. Il ricorso di Maria è dunque inammissibile; le spese sono a suo carico e è condannata al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito nella contestazione per la nullità di notificazione (nullità di ordine generale). La Corte richiama che la nullità di notifica in luogo diverso dal domicilio eletto è, di regola, nullità generale secondo l'art.178 lett. c), sanabile se idonea a determinare la conoscenza dell'atto, salvo che risulti in concreto inidonea (allora sarebbe nullità assoluta ex art.179).
Distinzione tra nullità assoluta (art.179) e nullità generale: la Corte precisa che la notifica "nelle mani del convivente" non implica automaticamente nullità assoluta; occorre valutare l'effettiva conoscenza.
Richiamata in relazione alla sanatoria speciale delle nullità di notifica: la mancata deduzione tempestiva di una nullità generale può essere sanata ai sensi dell'art.184 co.1.
Richiamato come una delle norme sulle sanatorie generali applicabili alle nullità non assolute.
Richiamato in relazione alle regole di deducibilità delle nullità e alla necessità di riporto tempestivo per ottenere gli effetti della nullità.
Richiamato per i termini di rilevabilità delle nullità; contribuisce a distinguere tra nullità rilevabili d'ufficio e quelle soggette a deduzione.
Norma richiamata per il calcolo della prescrizione: insieme all'art.161, stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile al tempo del fatto; la Corte ha applicato questi criteri al caso concreto.
Usato col 157 per determinare la durata massima della prescrizione in relazione alla pena edittale vigente al tempo della commissione del reato.
Norma sostanziale che punisce l'usura: la Corte ha valutato la pena edittale massima applicabile alla data del fatto (precedente alla modifica del 8/12/2005), pari a sei anni, per il computo della prescrizione.
entrata in vigore 8/12/2005
Novella incriminatrice/inasprente intervenuta l'8/12/2005: la Corte ha ritenuto che per i fatti anteriori al suo ingresso in vigore vada applicata la disciplina previgente (principio di irretroattività), incidendo sul calcolo della prescrizione.
Citata nel ricorso come punto di riferimento per il regime sanzionatorio anteriore; la Corte prende in considerazione la normativa vigente al momento del fatto per il computo della prescrizione.
Richiamato perché il ricorso di Maria contestava, tra l'altro, motivazione e valutazione della responsabilità: la Corte sottolinea che l'assunto non coglie vizio di legge o manifesta illogicità suscettibile di essere esaminata in Cassazione.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di De Silvio Maria e per condannarla alle spese processuali; la Corte ha pronunciato l'inammissibilità ai sensi di questa disposizione.
Sezioni Unite, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
Giurisprudenza di riferimento richiamata dalla Corte per la distinzione tra notificazioni che determinano nullità assoluta e quelle che danno luogo a nullità generale sanabile; fondamento della valutazione dell'idoneità in concreto della notifica "a mani del convivente".
Massime di principio
- Quando l'imputazione indica una data generica o un intervallo temporale, ai fini del computo della prescrizione si assume, a favore dell'imputato, la data più remota compatibile con l'imputazione (es.: primo giorno del mese indicato).
- Per il calcolo della prescrizione si applica la disciplina vigente al momento della commissione del reato (principio di irretroattività della legge penale più grave): se la legge è stata inasprita dopo il fatto, va considerata la previgente per stabilire i termini di prescrizione.
- Le nullità di notifica effettuate in luogo diverso dal domicilio eletto non sono automaticamente nullità assolute: occorre valutare se la notifica sia risultata in concreto idonea a determinare la conoscenza dell'atto. Se idonea e non tempestivamente dedotta, la nullità può considerarsi sanata.
- La Corte di Cassazione non può svolgere un nuovo giudizio di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testi o a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili.
- Le eccezioni di prescrizione possono essere esaminate in Cassazione solo se sollevano questioni di diritto o errori di calcolo che non richiedono un nuovo accertamento di fatto; se invece la questione impone una ricostruzione fattuale articolata, l'accertamento è precluso al giudice di legittimità.
- La mancata tempestiva deduzione di nullità procedurali soggette a sanatoria comporta il loro venir meno; è quindi fondamentale sollevare immediatamente e nei termini processuali le eccezioni di nullità.
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