Cassazione Civile, Ordinanza n. 04741/2025 del 23/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego amministrativo della NASpI a favore di un detenuto che aveva svolto attività lavorativa presso la casa circondariale con contratto a termine dall'1/3/2016 al 31/10/2016. I giudici di merito hanno accolto la domanda dell'interessato, ritenendo che alla scadenza del termine il rapporto fosse cessato e che ricorresse uno stato di disoccupazione involontaria tutelabile ai fini NASpI. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo violazione degli artt. 1, 3, comma 1, e 7 del d.lgs. 22/2015 in relazione all'art. 20 l. 354/1975. Secondo l'Istituto, il lavoro penitenziario non sarebbe totalmente equiparabile al lavoro nel libero mercato, per le sue peculiarità organizzative, disciplinari e rieducative; la cessazione del rapporto non deriverebbe da un licenziamento o da un'iniziativa datoriale, ma dalla scadenza del progetto finanziato che aveva originato l'assegnazione al lavoro; inoltre, lo stato di detenzione renderebbe incompatibile la condizione di disponibilità al collocamento richiesta per la disoccupazione involontaria. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto l'infondatezza, richiamando la natura involontaria della perdita del posto e l'assenza di prova della rotazione del posto ad altro detenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il lavoro intramurario del detenuto, pur con le sue peculiarità, conservi la natura di ordinario rapporto di lavoro subordinato e che la tutela previdenziale non sia esclusa dalle caratteristiche del contesto penitenziario. In particolare, la NASpI è stata ritenuta compatibile con la cessazione del rapporto a termine nel carcere, poiché la perdita dell'occupazione è stata ricondotta a una causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e non è emersa una vera e propria continuità del rapporto tramite rotazione o nuova assegnazione. La Corte ha altresì escluso che lo stato di detenzione renda di per sé incompatibile il riconoscimento della disoccupazione involontaria e della relativa tutela previdenziale. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
Richiamato dall'INPS e dalla Corte come norma quadro sulla NASpI e sui lavoratori destinatari della tutela.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
Richiamato dall'INPS per contestare la sussistenza dei presupposti della disoccupazione involontaria.
Invocato dall'INPS come norma ostativa al riconoscimento della prestazione nel caso di specie.
La Corte lo interpreta come disposizione che, dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario, ricomprende il lavoro penitenziario nel sistema delle tutele del lavoro subordinato, comprese quelle assicurative e previdenziali.
Richiamato per affermare che lo stato di detenzione non determina decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione nei casi previsti.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato come fondamento della finalità rieducativa della pena, che ha inciso sulla disciplina del lavoro penitenziario.
art. 35 Cost.
Utilizzato per affermare che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, anche in ambito penitenziario.
art. 38, comma 2, Cost.
Richiamato per sostenere che la tutela previdenziale deve essere garantita anche al lavoratore detenuto.
Citato solo come esempio di precedenti di legittimità sul rapporto di lavoro penitenziario e sugli obblighi di sicurezza.
Richiamato come esempio di specifiche prestazioni previdenziali riconosciute ai detenuti, in tema di assegni familiari.
Richiamato come esempio di disciplina specifica in tema di assistenza sanitaria per i detenuti lavoratori.
Massime di principio
- Il lavoro svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, pur inserito in un contesto organizzativo speciale, conserva la struttura e la causa tipica del rapporto di lavoro subordinato e non può essere escluso in via generale dalle tutele lavoristiche e previdenziali.
- La finalità rieducativa del lavoro penitenziario non ne altera la natura giuridica né consente di negare, per il solo fatto della detenzione, le prestazioni previdenziali previste per la perdita involontaria dell'occupazione.
- Ai fini della NASpI, la disoccupazione è involontaria quando la cessazione del rapporto è riconducibile alla sfera di iniziativa o di influenza del datore o comunque a una causa non dipendente dalla libera scelta del lavoratore, ivi compresa la scadenza di un contratto a termine.
- La mancanza, nello specifico contesto carcerario, di una piena disponibilità al collocamento non esclude automaticamente il diritto alla tutela di disoccupazione se l'ordinamento prevede comunque forme di tutela assicurativa e previdenziale per i lavoratori detenuti.
- La rotazione dei posti di lavoro intramurari, ove prevista per ragioni organizzative, non esclude di per sé la spettanza della prestazione di disoccupazione, se la cessazione dell'occupazione resta non volontaria e non risulta una continuità effettiva del rapporto con altra assegnazione.
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