Cassazione Civile, Ordinanza n. 04742/2025 del 23/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego amministrativo della NASpI a un lavoratore che, al momento della domanda o comunque nel periodo rilevante, risultava collegato a un'attività svolta in ambito societario (società in accomandita semplice della quale era socio e, secondo la prospettazione dell'ente, anche soggetto operante in forma autonoma/imprenditoriale). L'INPS sosteneva che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, il beneficiario dovesse comunicare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo prevedibile, e che la mancata comunicazione nel termine comportasse la decadenza anche quando l'attività fosse già in corso prima della domanda di NASpI ma si protrasse durante la disoccupazione. La Corte d'appello aveva invece escluso la decadenza ritenendo che il termine decorresse solo dall'inizio di un'attività avviata durante la fruizione della prestazione e che non fosse consentita un'applicazione analogica della norma eccezionale. Nel ricorso per cassazione l'INPS denuncia violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 22/2015 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'obbligo comunicativo e la decadenza devono operare in tutti i casi di contemporaneità tra NASpI e attività autonoma o d'impresa, a prescindere dal momento in cui tale attività sia iniziata; il controricorrente insiste invece sull'interpretazione letterale e sulla non assimilabilità della mera carica sociale ad attività autonoma, chiedendo il rigetto e, in via subordinata, sollevando dubbi di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS. Precisa che la disciplina della NASpI richiede la comunicazione del reddito presunto quando il beneficiario svolga, in concomitanza con la fruizione della prestazione, un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale; se l'attività era già in corso prima della domanda, il termine di 30 giorni decorre dalla domanda stessa, mentre se l'attività inizia dopo, decorre dall'inizio dell'attività. Ne consegue che la decadenza ex art. 11 opera anche per la mancata comunicazione nel termine nel caso di attività preesistente e continuativa durante la percezione della NASpI, senza che ciò integri analogia vietata. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà accertare in fatto se vi sia stata effettiva contemporaneità tra la prestazione NASpI e lo svolgimento di un'attività riconducibile a lavoro autonomo o impresa, tenendo conto anche della natura della posizione societaria dell'interessato e della cancellazione della società.
Norme richiamate
L'obbligo di informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività e di dichiarare il reddito presunto riguarda la contemporaneità tra fruizione della NASpI e svolgimento di attività autonoma o di impresa individuale; se l'attività era già in corso prima della domanda, il termine decorre dalla domanda di NASpI.
La decadenza dal trattamento scatta per omessa comunicazione nei termini previsti dall'art. 10; la norma si applica anche al caso di attività preesistente alla domanda, purché vi sia contemporaneità con la NASpI e mancata comunicazione entro 30 giorni.
L'interpretazione va compiuta secondo il senso delle parole e l'intenzione del legislatore, valorizzando il combinato disposto degli artt. 10 e 11 e la ratio della disciplina.
È vietata l'analogia per le norme eccezionali; tuttavia, nel caso in esame la Corte esclude che l'applicazione della decadenza al caso di attività già in corso costituisca analogia, trattandosi di fattispecie implicitamente compresa nel testo.
art. 38 Cost.
La Corte esclude che il meccanismo di riduzione/decadenza della NASpI leda di per sé il diritto costituzionale alla tutela previdenziale, essendo previsto un bilanciamento tra sostegno al reddito e presenza di altri redditi.
art. 3 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal controricorrente non sono ritenute specificamente e puntualmente sviluppate; la Corte non ravvisa un vizio costituzionale nella disciplina.
art. 50, comma 1, lett. c-bis, T.U. 917/86
È richiamato per sostenere che i compensi per cariche sociali possono essere assimilati a redditi di lavoro dipendente e non ricadono automaticamente nell'ambito dell'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015.
Il motivo di ricorso è impostato come denuncia di violazione di legge in relazione all'interpretazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015.
Massime di principio
- In tema di NASpI, l'obbligo di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto sussiste ogni volta che il beneficiario percepisca la prestazione in concomitanza con lo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale, anche se tale attività era già iniziata prima della domanda amministrativa.
- Il termine di un mese per la comunicazione decorre, se l'attività è preesistente alla disoccupazione, dalla domanda di NASpI; se l'attività inizia durante la percezione della prestazione, decorre dall'inizio dell'attività.
- La decadenza prevista per omessa comunicazione non opera per analogia vietata, quando la fattispecie concreta sia già ricompresa, anche implicitamente, nel significato testuale e sistematico della norma.
- La ratio della disciplina NASpI è consentire il controllo sulla compatibilità reddituale tra indennità di disoccupazione e altri redditi da attività lavorativa; la sanzione decadenziale colpisce la mancata disclosure che impedisce tale verifica.
- La mera titolarità di cariche sociali o di compensi ad esse connessi non può essere automaticamente assimilata, senza specifico accertamento in fatto, a un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale rilevante ai fini della decadenza NASpI.
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