Cassazione Civile, Ordinanza n. 04740/2025 del 23/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego amministrativo della NASpI richiesto da un lavoratore che, al momento della domanda, risultava titolare di un'attività di impresa individuale/lavoro autonomo. L'INPS aveva negato la prestazione ritenendo maturata la decadenza per mancata comunicazione, entro 30 giorni, del reddito prevedibile derivante da tale attività. La Corte d'appello aveva invece escluso la decadenza, valorizzando il dato letterale degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 22/2015 e sostenendo che l'obbligo comunicativo operi solo quando l'attività autonoma sia iniziata durante la fruizione della NASpI, non quando sia preesistente alla domanda. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la norma va letta sistematicamente: il termine di un mese decorre dall'inizio della contemporaneità tra NASpI e attività autonoma, quindi dalla domanda amministrativa se l'attività era già in corso, oppure dall'effettivo inizio dell'attività se questa nasce dopo l'avvio della prestazione; in entrambi i casi la mancata tempestiva comunicazione comporta decadenza. Il controricorrente difende l'interpretazione letterale e, in via subordinata, prospetta questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la decadenza non dovrebbe operare quando l'attività autonoma sia solo formale o non produca reddito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata. Ritiene che l'obbligo di comunicazione del reddito previsto dall'art. 10 d.lgs. 22/2015 riguardi non solo le attività autonome iniziate dopo la domanda di NASpI, ma anche quelle già in corso al momento della domanda, poiché ciò che rileva è la contemporaneità tra prestazione e attività autonoma. Ne consegue che il termine di 30 giorni decorre, per l'attività preesistente, dalla domanda di NASpI; la sua omissione entro tale termine integra la decadenza ex art. 11, lett. c). Esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e rigetta la domanda originaria del beneficiario. Le spese dell'intero processo sono compensate per la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale, ed è dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 22/2015
L'obbligo di informare l'INPS entro un mese riguarda il lavoratore che intraprenda un'attività autonoma o di impresa individuale durante il periodo di percezione della NASpI; la comunicazione del reddito annuo previsto serve a consentire la verifica della compatibilità reddituale e la riduzione della prestazione.
art. 11 d.lgs. n. 22/2015
La decadenza scatta quando manca la comunicazione richiesta dall'art. 10 entro il termine di un mese; tale decadenza opera anche se l'attività autonoma era già in corso al momento della domanda NASpI, purché vi sia contemporaneità tra attività e trattamento.
art. 12 disp. prel. c.c.
La norma è richiamata per giustificare un'interpretazione sistematica e teleologica, non meramente letterale, del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 22/2015.
art. 14 disp. prel. c.c.
È esclusa la violazione del divieto di analogia in materia di norme eccezionali, poiché l'applicazione della decadenza al caso di attività autonoma preesistente non costituisce estensione analogica ma interpretazione del perimetro normativo e della fattispecie implicitamente considerata.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è proposta come vizio di violazione di legge in cassazione.
art. 384 c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 38 Cost.
Il controricorrente invoca la norma per sostenere che una decadenza fondata su meri formalismi comprimerebbe il diritto costituzionale alla tutela previdenziale; la Corte esclude però il profilo di incostituzionalità per difetto di specifica allegazione e per la funzione di bilanciamento della disciplina.
Massime di principio
- In materia di NASpI, l'obbligo di comunicazione del reddito da lavoro autonomo non dipende solo dall'inizio successivo dell'attività rispetto alla percezione della prestazione, ma dalla contemporaneità tra attività autonoma e trattamento: se l'attività è già in corso alla domanda, il termine decorre da tale domanda.
- La decadenza prevista per omessa comunicazione non sanziona un mero formalismo, ma l'impossibilità per l'ente previdenziale di verificare la compatibilità reddituale tra prestazione di disoccupazione e attività autonoma.
- Il verbo 'intraprendere' può essere interpretato in senso sistematico e funzionale, non limitandolo al solo significato di inizio materiale dell'attività, quando ciò sia coerente con la ratio della disciplina.
- L'applicazione della decadenza a una fattispecie non espressamente descritta in modo analitico dalla norma non costituisce necessariamente analogia vietata, se il caso rientra nel perimetro testuale e nella ratio del precetto.
- Quando la Corte di cassazione ritenga consolidato l'orientamento interpretativo e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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