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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04734/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Il pensionato aveva presentato domanda di pensione nel 2017 e l’INPS aveva liquidato il trattamento con decorrenza dal 1° marzo 2014; l’interessato chiedeva invece che la pensione fosse retrodatata al 1° marzo 2012, con conseguente corresponsione dei ratei arretrati. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell’art. 6 d.l. n. 103/1991, assumendo che il termine triennale decorresse dalla maturazione dei singoli ratei. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di tali norme, sostenendo che il ricorso amministrativo era tempestivo e che la decadenza non poteva decorrere da un momento anteriore alla domanda amministrativa, quando il diritto non era ancora azionabile in quella forma; ha inoltre contestato l’applicazione della giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decorrenza della decadenza individuata dalla Corte d’appello. Ha affermato che, nelle controversie che riguardano la contestazione della decorrenza di una pensione già liquidata solo in parte, la decadenza applicabile è quella introdotta dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, che decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, e non dalla maturazione dei singoli ratei. Poiché nella specie la vicenda si è svolta interamente sotto il vigore di tale disciplina e il dies a quo doveva essere individuato nel provvedimento di liquidazione dell’INPS, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    la Corte distingue la disciplina originaria da quella introdotta successivamente e precisa che, nelle azioni per ottenere l’esatto adempimento di una prestazione riconosciuta solo in parte, il dies a quo della decadenza non coincide con la maturazione dei singoli ratei ma con il riconoscimento parziale della prestazione o con il pagamento della sorte.

  • art. 6 d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in l. 1° giugno 1991, n. 166

    richiamato dal giudice di merito come norma coordinata con l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970; la Cassazione ne esclude l’uso per ancorare la decadenza alla maturazione dei ratei nella fattispecie in esame.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte"

    la disposizione è ritenuta applicabile alla domanda di retrodatazione della pensione liquidata in misura non conforme alla pretesa dell’assicurato, e fissa un unico dies a quo nel riconoscimento parziale o nel pagamento della sorte.

  • art. 47, comma 6, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    è interpretato nel senso che, per la contestazione della decorrenza di una prestazione pensionistica riconosciuta solo in parte, il termine di decadenza decorre dal provvedimento di liquidazione dell’ente e non dalla maturazione dei singoli ratei.

Massime di principio

  • Quando si contesta la decorrenza di una pensione già liquidata dall’ente previdenziale, la domanda va qualificata come azione diretta a ottenere l’esatto adempimento/riliquidazione di una prestazione riconosciuta solo in parte.
  • Per le azioni aventi a oggetto prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte, la decadenza non decorre dalla maturazione dei singoli ratei, ma dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte, secondo la disciplina introdotta dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011.
  • La domanda amministrativa originaria può essere sufficiente a radicare l’azione giudiziaria volta a ottenere una diversa liquidazione della prestazione; non è necessario un nuovo autonomo onere amministrativo per contestare la misura o la decorrenza della pensione già riconosciuta.
  • Quando la vicenda si svolge interamente nella vigenza della disciplina sopravvenuta sulla decadenza, non si pone un problema di diritto intertemporale e il termine va computato secondo la nuova regola normativa.
  • Il dies a quo della decadenza, nelle controversie sulla parziale liquidazione della pensione, coincide con il provvedimento dell’INPS che liquida la prestazione in misura non conforme alla pretesa, non con le singole scadenze dei ratei.
  • rami:[

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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