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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23935/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato, nell'atto di vendita del 6 maggio 2003, di un terreno facente parte di una più ampia unità immobiliare comprensiva anche di un fabbricato, ritenendo dovuta una maggiore imposta di registro. Il contribuente aveva dichiarato un valore di euro 12.300,00, mentre l'Ufficio lo ha determinato in euro 105.000,00, recuperando imposta per euro 21.362,87. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo che l'operazione negoziale avesse comportato una sostanziale cessione di volumetria e l'asservimento di un terreno originariamente vincolato al nuovo fabbricato, con conseguente utilità economica considerata nella rettifica. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo: 1) che un terreno assoggettato a vincolo autostradale e quindi inedificabile sarebbe privo di volumetria e non potrebbe trasferirne alcuna; 2) che la sentenza di appello avrebbe del tutto omesso di considerare la circostanza che, in occasione del precedente acquisto del medesimo terreno, l'Amministrazione non aveva contestato il prezzo dichiarato, mentre nel successivo trasferimento del 2003 aveva ritenuto non congruo il corrispettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente rubricata come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà contestasse la valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello e non individuasse un vero fatto storico decisivo omesso. Inoltre, essendo la decisione di secondo grado conforme a quella di primo grado, operava la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. prevista in ipotesi di doppia conforme, in mancanza dell'indicazione di ragioni di fatto diverse tra le due decisioni. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione né la diversa lettura del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando rende percepibili le ragioni della decisione; non occorre affrontare espressamente ogni argomento difensivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la nullità per motivazione apparente è configurabile solo se manchi un reale apparato argomentativo idoneo a far comprendere la decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale"; se è solo apparente la sentenza è nulla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici specifici e decisivi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o una diversa valutazione delle prove.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che sia breve o non confutativa di ogni singola deduzione di parte.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della ricostruzione economico-urbanistica dell'operazione compiuta dal giudice di merito non integra, di per sé, un vizio motivazionale cassabile, se la sentenza espone una ratio comprensibile e coerente.
  • Il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale quando espone gli elementi di fatto e di diritto decisivi, potendosi intendere per implicito disattesi gli ulteriori argomenti difensivi non espressamente trattati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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