Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07879/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva richiesto a una società il pagamento di contributi previdenziali e accessori per complessivi euro 33.438,00, ritenendo indebitamente fruiti gli sgravi contributivi previsti per le assunzioni da liste di mobilità. La società aveva invece chiesto l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, sostenendo la legittimità dei benefici. In appello, l'ente previdenziale aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, sul rilievo che vi fosse sostanziale continuità tra l'impresa precedente e quella successiva, con passaggio di un ramo d'azienda e assunzione di lavoratori già inseriti in esso; perciò non si sarebbe trattato di nuove assunzioni idonee a generare incremento occupazionale e a giustificare lo sgravio. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame del motivo di appello relativo alla asserita genericità dell'impugnazione dell'ente, con richiamo agli artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) omesso esame e difetto di prova della pretesa contributiva, con richiamo agli artt. 2697 e 2727 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato le dichiarazioni ispettive senza ammettere ulteriori prove; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 8 L. n. 223/1991, sostenendo che il trasferimento di ramo d'azienda non escludesse di per sé il beneficio contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per inosservanza del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato gli atti e le decisioni rilevanti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non la valutazione del materiale istruttorio, che resta riservata al giudice di merito; inoltre la Corte d'appello aveva comunque motivato in modo approfondito sulla sostanziale unicità aziendale e sulla conseguente esclusione del beneficio. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non su una regola astratta di automatica esclusione del beneficio in caso di trasferimento di ramo d'azienda, ma sulla concreta accertata continuità di attività e sulla configurabilità della stessa azienda con diritto di precedenza per i lavoratori già inseriti nel ramo ceduto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della società ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 223/1991

    gli sgravi contributivi per le assunzioni da liste di mobilità presuppongono nuove assunzioni che determinino un reale incremento occupazionale; non spettano quando l'assunzione è collegata al diritto di precedenza di lavoratori già stabilmente inseriti nel ramo d'azienda ceduto

  • art. 2112 c.c.

    la continuità del rapporto nell'ambito del trasferimento d'azienda o di ramo rileva per qualificare la fattispecie come prosecuzione della medesima azienda, incidendo sulla spettanza dei benefici contributivi

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello nel rito del lavoro

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non la rivalutazione del materiale istruttorio o delle scelte valutative del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per evidenziare l'improprietà della formulazione del primo motivo

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare l'autosufficienza, trascrivendo o localizzando gli atti e i documenti rilevanti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non è specifico e non consente il controllo della fondatezza della censura perché non trascrive o non localizza gli atti decisivi richiamati.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la scelta, da parte del giudice di merito, degli elementi istruttori ritenuti più convincenti.
  • La valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito, che può attribuire prevalenza a determinati mezzi di prova senza che ciò sia censurabile in cassazione, salvo violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • In tema di agevolazioni contributive per assunzioni da liste di mobilità, il beneficio non spetta quando l'assunzione non determina un effettivo incremento occupazionale ma si colloca nella continuità organizzativa e funzionale di una medesima azienda o di un ramo già esistente, con assunzione di lavoratori titolari di diritto di precedenza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una specifica autonoma ragione, la censura che la ignora è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.