Cassazione Penale, Sentenza n. 03281/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna confermata in appello per reati contro il patrimonio (artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 3) e 7) c.p.), per detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90) e violazione della normativa sulle armi (art. 4 l. 110/75). Il ricorrente deduceva: 1) che il furto doveva ritenersi tentato e non consumato; 2) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 a causa di trascuratezza della vittima; 3) insufficienza di prova della destinazione allo spaccio della droga; 4) erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 5) mancata acquisizione della perizia tossicologica; 6) eccessivo aumento di pena per continuazione; 7) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del benefici della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue doglianze e confermato la sentenza di condanna. In sintesi: il furto è stato ritenuto consumato perché l'imputato ha acquisito autonoma disponibilità della cosa per un periodo utile a consolidare la signoria; l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. è applicabile anche quando il veicolo e/o gli oggetti siano temporaneamente lasciati all'interno di un'autovettura parcheggiata (anche se aperta o con chiavi inserite), in quanto tali beni sono esposti "per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; la quantità e la frammentazione dell'hashish (e il profilo economico dell'imputato) giustificano la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio; l'art. 131-bis non è applicabile per la consistenza dello stupefacente e per la concomitanza con un reato contro il patrimonio; la perizia tossicologica era stata già svolta in primo grado; l'aumento di pena per continuazione è stato ritenuto congruo; il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale è motivato in relazione alle modalità della condotta, alla reiterazione e all'assenza di elementi positivi concreti sulla personalità e prognosi di non recidiva.
Norme richiamate
Il momento consumativo coincide con l'acquisizione di autonoma signoria sulla cosa sottratta, anche se cronologicamente limitata; il controllo continuativo del proprietario è l'elemento che può escludere il carattere consumativo se sussistente, ma non era il caso di specie
art. 625, comma 1, n. 7) c.p. (aggravante: cosa esposta alla pubblica fede)
esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede
L'aggravante si applica anche ai beni lasciati temporaneamente in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via (o luogo accessibile al pubblico), indipendentemente dalla chiusura delle portiere o dalla presenza delle chiavi: la circostanza della 'necessità' riguarda l'impossibilità di portare con sé il bene, non la diligenza del proprietario nel prevenire il rischio
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato come qualificazione della partecipazione dell'imputato insieme ad altro soggetto non identificato nell'evento criminoso
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio)
La frammentazione in più pezzi, la quantità e l'incompatibilità con il reddito dichiarato sono indici ritenuti idonei a ricondurre la detenzione alla finalità di spaccio
art. 4 l. 110/75 (violazioni della normativa sulle armi)
Richiamata come capo di imputazione originaria riqualificato in giudizio
art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per tenuità del fatto)
La causa di non punibilità richiede valutazione complessiva delle modalità, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo; la presenza di consistente quantità di stupefacente e la concomitanza con altri reati sono elementi valutabili negativamente ai fini dell'applicazione dell'istituto
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Usato come parametro per la valutazione della tenuità e per il giudizio sulle circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno)
art. 606 lett. d) c.p.p. (vizio per mancata assunzione di prova decisiva)
La censura sulla mancata acquisizione della perizia tossicologica è stata ritenuta generica e priva di interesse concreto, anche in considerazione dell'avvenuta perizia in primo grado
Giurisprudenza: Sezioni Unite, Prevete (n. 52117/2017) e altre pronunce della Corte di Cassazione
Richiamate per confermare i criteri interpretativi su momento consumativo del furto e sui limiti dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede; la Corte preferisce l'orientamento che applica l'aggravante anche in caso di vetture lasciate temporaneamente aperte o con chiavi nel quadro
Massime di principio
- Il furto si considera consumato quando l'agente ottiene una autonoma disponibilità della cosa sottratta; non è necessaria una lunga persistenza nella detenzione purché la signoria sia effettiva e non sotto controllo continuo della vittima
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica anche quando il veicolo o gli oggetti sono temporaneamente lasciati nel mezzo (anche aperto o con chiavi inserite): la ratio tutela la fiducia sociale nella non consumazione del bene lasciato per necessità o consuetudine
- La valutazione della destinazione allo spaccio si fonda su elementi concreti quali quantità, frazionamento in dosi, modalità di conservazione e incongruità con il reddito del detentore; tali elementi possono prevalere sulla mera asserzione di uso personale
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e comparativa: quantità rilevante di stupefacente e la simultaneità con altri delitti ostano generalmente al riconoscimento della particolare tenuità
- La mancata acquisizione di una prova tecnica è rilevante solo se viene dimostrato che l'accertamento poteva influire decisivamente sull'esito; se perizia analoga è già stata eseguita, la doglianza può essere inammissibile
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici (es. sospensione condizionale) è discrezionale: il giudice deve motivare in modo sufficiente ma non esaustivo; l'assenza di elementi positivi concreti sulla personalità e la reiterazione o la gravità della condotta possono legittimamente determinare il diniego
- In caso di concorso di reati e continuazione, l'aumento di pena deve essere proporzionale alla gravità complessiva e adeguatamente motivato per non configurare un cumulo materiale 'camuffato'
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